Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2199/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento della nota dell’AdSP del 26.11.2025 con la quale è stato parzialmente negato l’accesso documentale di cui all’istanza del 22.10.2025, negato l’accesso di cui alla integrazione dell’istanza del 22.10.2025 e negato l’accesso di cui all’istanza del 18.11.2025 tutte inoltrate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ricevere la documentazione di cui alle citate istanze e per la condanna dell’Amministrazione alla consegna della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202507030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso documentale relativo ad atti concernenti il conferimento e la gestione di un incarico esterno per una perizia tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto l’accesso a una serie di documenti relativi alla perizia tecnica commissionata dall’Autorità dopo la mancata protocollazione di uno dei due ricorsi notificati via PEC: delibera o altro atto di conferimento dell’incarico, convenzione con il docente o con l’Università, manuale del sistema informatico di protocollazione, documenti trasmessi al consulente, richiesta e impegno di spesa, atto di incarico e relativa motivazione, nonché atti della procedura comparativa e dell’istruttoria per la scelta del professionista. Il ricorrente sosteneva che la perizia contenesse affermazioni lesive della propria reputazione e del proprio decoro professionale e invocava, quale interesse legittimante, la necessità di valutare eventuali azioni risarcitorie o penali. L’Autorità aveva accolto la richiesta solo limitatamente a uno stralcio del documento contenente i quesiti posti al consulente, negando l’ostensione degli altri atti per genericità delle esigenze difensive, carattere esplorativo della domanda e possibile incidenza sulla riservatezza. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione all’accesso e l’illegittimità del diniego parziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego parziale. L’accesso documentale è strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ma richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione finale da curare o tutelare. Nel caso concreto, l’eventuale lesione della reputazione professionale derivava dal contenuto della perizia, già conosciuto dal ricorrente, e al più dal quesito posto al consulente, del quale era stato comunicato uno stralcio. Gli ulteriori documenti richiesti riguardavano invece rapporti interni tra Autorità, consulente e Università, procedure organizzative e di protocollazione, selezione del professionista e impegni di spesa: tali elementi sono stati ritenuti estranei e non utili alla valutazione della natura diffamatoria delle affermazioni contenute nella perizia. Il giudice ha inoltre qualificato le istanze come generiche, esplorative e potenzialmente emulative, dirette a reperire eventualmente informazioni utili per costruire ex post una possibile iniziativa giudiziaria, così da tradursi in un non consentito controllo generalizzato sull’operato amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, l. 241/1990

    La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale- ad altra “situazione giuridicamente tutelata”.

    La norma configura l’accesso documentale come strumentale alla tutela di una diversa situazione giuridica e richiede un interesse diretto, concreto e attuale, non riducibile a un generico diritto all’informazione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse “diretto, concreto e attuale”

    La titolarità di tale interesse impedisce che l’accesso sia utilizzato per un controllo generalizzato, meramente esplorativo o emulativo sull’azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle persone fisiche individuate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche.

Massime di principio

  • L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata diversa dal mero interesse conoscitivo; la domanda deve indicare uno specifico e necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela della situazione sostanziale.
  • Il carattere strumentale dell’accesso non è limitato ai casi in cui sia già pendente un giudizio o sia certa la proposizione di un’azione; tuttavia, anche in vista di un eventuale giudizio, non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
  • Non è legittima una richiesta di accesso formulata al buio o in via esplorativa, diretta a individuare ex post fatti, circostanze o documenti potenzialmente utili a costruire una futura iniziativa giudiziaria, poiché essa si risolve in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
  • Quando la situazione giuridica dedotta consiste nella lesione della reputazione derivante dal contenuto di una relazione o perizia già conosciuta dall’istante, gli atti interni relativi al conferimento dell’incarico, alla selezione del consulente, agli impegni di spesa e ai rapporti organizzativi dell’amministrazione non sono ostensibili se non incidono concretamente sulla valutazione della portata lesiva del documento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.