Sentenza n. 2199/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della nota dell’AdSP del 26.11.2025 con la quale è stato parzialmente negato l’accesso documentale di cui all’istanza del 22.10.2025, negato l’accesso di cui alla integrazione dell’istanza del 22.10.2025 e negato l’accesso di cui all’istanza del 18.11.2025 tutte inoltrate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ricevere la documentazione di cui alle citate istanze e per la condanna dell’Amministrazione alla consegna della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso documentale relativo ad atti concernenti il conferimento e la gestione di un incarico esterno per una perizia tecnica
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l’accesso a una serie di documenti relativi alla perizia tecnica commissionata dall’Autorità dopo la mancata protocollazione di uno dei due ricorsi notificati via PEC: delibera o altro atto di conferimento dell’incarico, convenzione con il docente o con l’Università, manuale del sistema informatico di protocollazione, documenti trasmessi al consulente, richiesta e impegno di spesa, atto di incarico e relativa motivazione, nonché atti della procedura comparativa e dell’istruttoria per la scelta del professionista. Il ricorrente sosteneva che la perizia contenesse affermazioni lesive della propria reputazione e del proprio decoro professionale e invocava, quale interesse legittimante, la necessità di valutare eventuali azioni risarcitorie o penali. L’Autorità aveva accolto la richiesta solo limitatamente a uno stralcio del documento contenente i quesiti posti al consulente, negando l’ostensione degli altri atti per genericità delle esigenze difensive, carattere esplorativo della domanda e possibile incidenza sulla riservatezza. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione all’accesso e l’illegittimità del diniego parziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego parziale. L’accesso documentale è strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ma richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione finale da curare o tutelare. Nel caso concreto, l’eventuale lesione della reputazione professionale derivava dal contenuto della perizia, già conosciuto dal ricorrente, e al più dal quesito posto al consulente, del quale era stato comunicato uno stralcio. Gli ulteriori documenti richiesti riguardavano invece rapporti interni tra Autorità, consulente e Università, procedure organizzative e di protocollazione, selezione del professionista e impegni di spesa: tali elementi sono stati ritenuti estranei e non utili alla valutazione della natura diffamatoria delle affermazioni contenute nella perizia. Il giudice ha inoltre qualificato le istanze come generiche, esplorative e potenzialmente emulative, dirette a reperire eventualmente informazioni utili per costruire ex post una possibile iniziativa giudiziaria, così da tradursi in un non consentito controllo generalizzato sull’operato amministrativo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, l. 241/1990
La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale- ad altra “situazione giuridicamente tutelata”.
La norma configura l’accesso documentale come strumentale alla tutela di una diversa situazione giuridica e richiede un interesse diretto, concreto e attuale, non riducibile a un generico diritto all’informazione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse “diretto, concreto e attuale”
La titolarità di tale interesse impedisce che l’accesso sia utilizzato per un controllo generalizzato, meramente esplorativo o emulativo sull’azione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle persone fisiche individuate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche.
Massime di principio
- L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata diversa dal mero interesse conoscitivo; la domanda deve indicare uno specifico e necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela della situazione sostanziale.
- Il carattere strumentale dell’accesso non è limitato ai casi in cui sia già pendente un giudizio o sia certa la proposizione di un’azione; tuttavia, anche in vista di un eventuale giudizio, non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
- Non è legittima una richiesta di accesso formulata al buio o in via esplorativa, diretta a individuare ex post fatti, circostanze o documenti potenzialmente utili a costruire una futura iniziativa giudiziaria, poiché essa si risolve in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
- Quando la situazione giuridica dedotta consiste nella lesione della reputazione derivante dal contenuto di una relazione o perizia già conosciuta dall’istante, gli atti interni relativi al conferimento dell’incarico, alla selezione del consulente, agli impegni di spesa e ai rapporti organizzativi dell’amministrazione non sono ostensibili se non incidono concretamente sulla valutazione della portata lesiva del documento.
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