Cassazione Civile, Ordinanza n. 17205/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società di trasporto pubblico locale, assunto come operatore di esercizio e poi distaccato in attività sindacale, aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto all’avanzamento alla superiore qualifica di Coordinatore di esercizio, parametro 2010, a decorrere dal 7 aprile 2013. La Corte d’appello aveva ritenuto che, alla luce degli accordi aziendali sindacali del 12 giugno 1998 e del 7 aprile 2008, la permanenza nella carica sindacale e l’anzianità di servizio maturata giustificassero la doppia progressione di carriera, osservando anche che l’art. 28 del CCNL non impediva pattuizioni collettive più favorevoli per i dirigenti sindacali in distacco. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione ai due accordi aziendali, sostenendo che il passaggio dall’accordo del 1998 a quello del 2008 avesse radicalmente modificato la disciplina e che dovesse applicarsi soltanto l’accordo del 2008, il quale prevedeva un solo avanzamento di carriera; inoltre la società ha affermato che il sistema classificatorio del CCNL 2000 avrebbe già comportato, per il lavoratore, un doppio avanzamento rispetto alla posizione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contrapporre una diversa interpretazione degli accordi aziendali a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati né evidenziare vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi ribadito che l’interpretazione degli accordi aziendali, per la loro efficacia limitata, è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di interpretazione, qui non correttamente dedotti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo del sistema classificatorio e dell’inquadramento professionale; la Corte non ne dà una interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura perché formulata come mera contrapposizione interpretativa.
artt. 1362 e ss. c.c.
I canoni legali di interpretazione contrattuale possono essere censurati in cassazione solo se specificamente indicati e concretamente violati; non è sufficiente affermare in astratto una lettura diversa della clausola.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta, ma nel caso concreto il motivo non è stato ritenuto idoneo perché non ha denunciato in modo specifico l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione, nel testo ratione temporis applicabile, è censurabile solo nei limiti della mancanza di coerenza logica, incongruità o lacune argomentative; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da tali vizi.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione degli accordi aziendali, per la loro efficacia limitata alle parti stipulanti o all’ambito aziendale, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante o manifestamente illogica.
- La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella semplice proposta di una lettura alternativa e più favorevole della clausola: occorre indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando di una clausola siano possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è censurabile in cassazione solo perché la parte soccombente avrebbe preferito una lettura diversa.
- La motivazione che dia conto delle ragioni logico-letterali e sistematiche dell’interpretazione degli accordi collettivi o aziendali è, se congrua, insindacabile in sede di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ove dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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