Cassazione Penale, Sentenza n. 34559/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna dell’imputato alle autorità tedesche in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale n. 30 GS2340/26, emesso dal Tribunale di Landshut il 7 maggio 2026 per un fatto di truffa contestato come commesso il 14 luglio 2025 presso l’aeroporto di Monaco. Secondo la contestazione, l’imputato avrebbe simulato fin dall’origine l’intenzione e la capacità di pagare il canone e restituire un’Audi A8 del valore di 70.000 euro, noleggiata in Germania, portandola in Italia per appropriarsene tra il 14 e il 17 luglio 2025; la consegna è stata subordinata al suo rinvio in Italia, dopo il processo in Germania, per scontare l’eventuale pena. La difesa ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 640, 641 e 646 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la documentazione dimostrava la possibilità di portare e restituire il veicolo presso la sede italiana della società e che la mancata restituzione dipendeva dal furto del mezzo; con il secondo ha lamentato travisamento e omesso esame delle clausole del contratto di noleggio, che a suo dire consentivano la restituzione in Italia; con il terzo ha denunciato la mancata attivazione dei poteri di integrazione informativa e probatoria, chiedendo verifiche tramite cooperazione giudiziaria o presso la filiale italiana della società di noleggio per acquisire documentazione sulla consegna delle chiavi e sulla denuncia di furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo nel complesso manifestamente infondato o basato su motivi non consentiti. Ha ricordato che, ai fini della consegna per un reato non compreso tra quelli per cui è escluso il controllo, la doppia punibilità richiede che il fatto concreto sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, senza necessità di identità tra le fattispecie astratte, i titoli di reato o gli elementi costitutivi; il fatto deve tuttavia essere descritto in termini naturalistici sufficienti a consentire un controllo effettivo. Il primo e il terzo motivo, connessi, non hanno superato tale vaglio. La parte disponibile del testo non riporta la motivazione conclusiva specifica sul secondo motivo. È stata confermata la decisione di consegna, subordinata al successivo rientro in Italia per l’esecuzione dell’eventuale pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69
perché si possa far luogo alla consegna, a seguito di mandato di arresto europeo, occorre che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n, 69, ovvero che «il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale».
La consegna per un fatto sottoposto al controllo di doppia punibilità presuppone che il fatto concreto sia previsto come reato anche dalla legge italiana; non occorre che le fattispecie astratte o i titoli di reato dei due ordinamenti coincidano.
artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005
Se è vero, poi, che, in tema di mandato di arresto europeo, nelle ipotesi di consegna ex artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, non è sufficiente la mera prospettazione astratta del reato da parte dello Stato di emissione, ma occorre che il fatto sia descritto sul piano naturalistico-strutturale, al fine di consentire al giudice richiesto di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza, nel primo caso, del requisito della doppia incriminabilità e, nel secondo, di un'ipotesi di consegna obbligatoria.
Il giudice richiesto deve poter controllare concretamente la sussistenza della doppia incriminabilità o dei presupposti della consegna obbligatoria sulla base di una descrizione naturalistica del fatto, non essendo sufficiente la sola qualificazione astratta formulata dallo Stato di emissione.
art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma a seguito della decisione sul ricorso.
Massime di principio
- Nel mandato di arresto europeo, quando la consegna è subordinata alla doppia incriminabilità, è sufficiente che il fatto concreto sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti: non è richiesta corrispondenza tra le fattispecie astratte, il titolo di reato o tutti gli elementi costitutivi previsti dalle rispettive leggi.
- La doppia incriminabilità non può essere verificata sulla sola prospettazione astratta del reato contenuta nella richiesta: lo Stato di emissione deve descrivere il fatto in termini naturalistico-strutturali che permettano al giudice richiesto un controllo effettivo.
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