Cassazione Penale, Sentenza n. 15030/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze irrevocabili: la prima (sentenza sub 1) per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 commesse tra il 7 dicembre 2021 e il 27 maggio 2022 nelle zone di Taranto, Statte e Massafra; la seconda (sentenza sub 2) per due delitti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente commessi il 15 maggio 2019 a Lecce. Il ricorrente ha dedotto omogeneità delle condotte (commercio illecito di cocaina ed eroina), coincidenza territoriale, un modus operandi e la funzione unitaria (acquisto nel 2019 destinato allo spaccio successivo) tali da dimostrare un unico disegno criminoso; ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione per aver ritenuto ostativa la distanza temporale senza valutare complessivamente gli altri indici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che aveva negato la continuazione, ritenendo decisivo il rilevante lasso temporale (quasi tre anni) tra gli episodi di acquisito del 2019 e le condotte di spaccio 2021-2022 e l'assenza di ulteriori elementi che comprovassero che, al momento dell'acquisto, il ricorrente avesse già programmato unitariamente le condotte successive. La Corte ha precisato che omogeneità delle violazioni e medesimo luogo non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la preventiva programmazione unitaria. Ha inoltre osservato che il riconoscimento di continuazione interna in una delle sentenze è irrilevante ai fini della continuazione tra le due sentenze in esame poiché i periodi non si sovrappongono. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la continuazione richiede che l'autore si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte: non si confonde con la mera propensione a delinquere. In mancanza di elementi sintomatici della preventiva programmazione, il decorso del tempo assume valore decisivo e può escludere la continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento procedurale per le istanze al giudice dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione ha il potere di valutare l'applicabilità dell'istituto della continuazione sulla base degli elementi prodotti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Individua i reati di traffico di sostanze stupefacenti che costituiscono l'oggetto delle due sentenze: la Corte ha rilevato che la mera identità della fattispecie penale (stessi reati) non basta di per sé a dimostrare la continuazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024; Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 e altra)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali, in assenza di ulteriori indizi, il lungo decorso del tempo tra le violazioni presuppone l'assenza di una programmazione unitaria; i precedenti confermano che l'identità del disegno criminoso richiede la preventiva rappresentazione e deliberazione delle condotte e non si identifica con il generale programma di vita delinquenziale.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede prova, o almeno indizi significativi, che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato la serie di condotte: non è sufficiente la somiglianza materiale dei reati.
- Il decorso temporale tra le condotte è un elemento cruciale: quanto più ampio è l'intervallo, tanto più improbabile appare l'esistenza di una preventiva programmazione unitaria, salvo la presenza di indizi concreti e specifici che dimostrino il contrario.
- La mera coincidenza della tipologia di reato (stesso illecito ex d.P.R. 309/1990), la medesima area territoriale o un analogo modus operandi non sono, da soli, sufficienti a stabilire la continuazione; vanno aggiunti elementi fattuali che colleghino concretamente le condotte (ad es. rapporti documentati tra forniture e cessioni, comunicazioni, organizzazione continuativa chiaramente dimostrata).
- Il riconoscimento di una continuazione interna in una sentenza non obbliga a riconoscerla tra sentenze diverse se i periodi temporali delle rispettive condotte non si sovrappongono o non vi sono elementi di collegamento.
- Onere della prova/degli indizi: chi invoca la continuazione deve allegare e, se possibile, documentare gli elementi sintomatici della programmazione unitaria (es. prove di collegamento temporale-continuativo, ruoli stabili, contatti con fornitori/recapiti, destinazione della merce), soprattutto se esiste un ampio intervallo temporale tra i fatti.
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