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Sentenza

Sentenza n. 5842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e liquidato le spese in Euro 300, oltre accessori e restituzione del contributo unificato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha dedotto la violazione dei parametri minimi inderogabili e degli artt. 26 c.p.a., 91 e 93 c.p.c. e 2233 c.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere liquidate nell’importo minimo di Euro 1.189, anziché Euro 300. Ha contestato la motivazione del TAR sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà, deducendo che la sentenza del giudice ordinario da eseguire, pur formalmente unica, derivava dalla riunione di più giudizi originariamente separati; che non esisteva un obbligo di promuovere un’unica azione di ottemperanza per tutte le parti vittoriose; e che, nel caso concreto, soltanto l’appellante aveva inteso procedere esecutivamente, mentre le altre parti avevano scelto di non agire. Ha inoltre sostenuto che il TAR avesse erroneamente ravvisato una moltiplicazione di giudizi imputabile al difensore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto congruamente motivata la liquidazione di Euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, nonché la restituzione del contributo unificato. La quantificazione è stata considerata coerente con gli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., avuto riguardo alla limitata attività difensiva e al fatto che il giudizio di ottemperanza riguardava una sola docente, mentre la sentenza del giudice ordinario concerneva cinque docenti. Il Collegio ha precisato che non era decisivo stabilire se vi fosse stata effettivamente una moltiplicazione di giudizi: assumeva rilievo la limitatezza dell’attività difensiva, anche in ragione del pagamento del bonus intervenuto dopo la proposizione del ricorso e della conseguente cessazione della materia del contendere. Secondo il giudice d’appello, una pronuncia di cessazione della materia del contendere può giustificare non soltanto una liquidazione contenuta, ma anche la compensazione delle spese. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna alle spese nel processo amministrativo deve essere motivata e la liquidazione può essere determinata in relazione all’attività difensiva concretamente svolta e all’esito del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Costituisce parametro per la regolazione e la compensazione delle spese nel processo amministrativo; la cessazione della materia del contendere può giustificare una liquidazione ridotta o la compensazione.

  • artt. 91 e 93 c.p.c.

    Richiamati dall’appellante a sostegno della pretesa alla liquidazione delle spese secondo i parametri minimi e della distrazione delle spese.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dall’appellante quale parametro per la determinazione del compenso professionale.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese del giudizio amministrativo il giudice può valorizzare, con motivazione congrua, la limitata attività difensiva concretamente svolta e non è tenuto a riconoscere automaticamente l’importo minimo richiesto dalla parte.
  • La liquidazione delle spese può essere contenuta quando il giudizio di ottemperanza riguarda soltanto una parte delle posizioni soggettive comprese nella sentenza da eseguire e l’attività processuale risulta conseguentemente limitata.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa può giustificare non solo una liquidazione ridotta delle spese, ma anche la loro compensazione.
  • Ai fini della congruità della liquidazione delle spese non è decisivo accertare se vi sia stata una concreta moltiplicazione di giudizi: è sufficiente che il giudice abbia considerato elementi oggettivi quali l’ambito parziale dell’ottemperanza e la limitatezza dell’attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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