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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/363

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione del 24 gennaio 2022 che modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che contiene l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca. L’intervento ha lo scopo di allineare l’elenco alle più recenti decisioni della Commissione sui piani di sorveglianza e sull’autorizzazione di specifiche categorie di prodotti, in particolare il caviale di acquacoltura. Viene inoltre rettificata una precedente esclusione dell’Oman, limitandola alle sole catture di acquacoltura e consentendo invece l’ingresso per le catture allo stato selvatico. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sugli elenchi dei paesi terzi o regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca, in particolare per l’acquacoltura e il caviale.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano, con specifico riferimento ai paesi terzi o loro regioni elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Incide quindi sugli operatori che esportano verso l’UE prodotti della pesca, inclusi pesci, caviale (prodotto ottenuto da pesci) e, per alcune voci, crostacei. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna l’elenco autorizzatorio: include nuovi paesi per il caviale/acquacoltura, corregge la posizione dell’Oman per le sole catture allo stato selvatico e conferma per alcuni paesi l’autorizzazione per tutti i prodotti della pesca indicati nelle note. È applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica dell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Il regolamento interviene sull’elenco dei paesi terzi o regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca, aggiornando la disciplina in coerenza con le più recenti decisioni della Commissione sui piani di sorveglianza e sulle autorizzazioni per l’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi e garantire certezza del diritto e coerenza con la decisione 2011/163/UE.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 e sull’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Esso si coordina con il regolamento delegato (UE) 2019/625, che subordina l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano alla provenienza da paesi terzi o regioni presenti in un elenco conforme all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito della modifica

Il regolamento non istituisce un regime autonomo, ma modifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che contiene l’elenco dei paesi terzi o loro regioni autorizzati per i prodotti della pesca, inclusi i prodotti dell’acquacoltura. La modifica interessa quindi gli operatori che esportano verso l’UE prodotti della pesca destinati al consumo umano e incide sulle condizioni di ammissibilità all’ingresso.

Inclusione di nuovi paesi per il caviale di acquacoltura

In seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2022/367, sono inseriti nell’elenco, per la categoria «Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)», i seguenti paesi:

  • Bielorussia;
  • Emirati arabi uniti;
  • Israele;
  • Moldova;
  • Svizzera;
  • Turchia;
  • Uruguay.

La modifica recepisce il fatto che tali paesi sono stati inclusi nell’allegato della decisione 2011/163/UE nella categoria «Prodotti dell’acquacoltura», sottocategoria «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

Aggiornamento di Canada, Cina e Stati Uniti

Il regolamento tiene conto del precedente trattamento di Canada, Cina e Stati Uniti, già inseriti in passato nella colonna «acquacoltura» della decisione 2011/163/UE. A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2022/367, tali paesi sono nuovamente ricompresi nell’allegato IX del regolamento 2021/405 per tutti i prodotti della pesca pertinenti alla categoria «acquacoltura».

Le note dell’allegato chiariscono che per questi paesi terzi o regioni è consentita l’esportazione di tutti i prodotti della pesca indicati, cioè:

  • pesci;
  • caviale (prodotto ottenuto da pesci);
  • crostacei.

Rettifica della posizione dell’Oman

Un passaggio centrale del regolamento è la rettifica della voce relativa all’Oman. Il considerando evidenzia che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 aveva escluso l’Oman dall’allegato IX anche per le catture allo stato selvatico, per errore, nonostante tale categoria non richieda un piano di sorveglianza dei residui.

L’allegato del presente regolamento inserisce quindi la voce:

  • «OM Oman – Solo catture allo stato selvatico».

In questo modo, l’esclusione resta limitata ai prodotti dell’acquacoltura, mentre le catture selvatiche tornano ammissibili.

Note specifiche e limitazioni

L’allegato contiene anche precisazioni rilevanti:

  • per gli Emirati arabi uniti, l’autorizzazione riguarda unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell’Unione;
  • per la Svizzera è richiamato l’accordo UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999;
  • per Israele, la nota specifica che il riferimento è allo Stato d’Israele, esclusi i territori amministrati dal giugno 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza, Gerusalemme Est e resto della Cisgiordania.

Entrata in vigore

Per assicurare continuità agli scambi e coerenza con il quadro di riconoscimento dei paesi terzi, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IX del regolamento 2021/405

L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è modificato per aggiornare l’elenco dei paesi terzi o loro regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca.

Inclusione di nuovi paesi per l’acquacoltura e il caviale

Sono inseriti o confermati nell’allegato IX, con riferimento all’osservazione «Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)», Bielorussia, Emirati arabi uniti, Israele, Moldova, Svizzera, Turchia, Uruguay. La modifica recepisce l’estensione dell’approvazione anche alla sottocategoria «caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

Aggiornamento delle voci per Canada, Cina e Stati Uniti

Canada, Cina e Stati Uniti sono ricompresi nell’elenco per i prodotti della pesca collegati all’acquacoltura e, secondo le note dell’allegato, possono esportare tutti i prodotti della pesca indicati: pesci, caviale (prodotto ottenuto da pesci) e crostacei.

Rettifica della voce relativa all’Oman

La voce relativa all’Oman è corretta: l’esclusione precedentemente introdotta non vale per le catture allo stato selvatico, che non richiedono un piano di sorveglianza dei residui. Nell’allegato IX è quindi inserita la voce «OM Oman – Solo catture allo stato selvatico».

Note e limitazioni specifiche

Per gli Emirati arabi uniti è previsto che l’ingresso riguardi unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell’Unione. Per Israele la nota chiarisce che il riferimento è allo Stato d’Israele, esclusi i territori amministrati dal giugno 1967. Per la Svizzera è richiamato l’accordo UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioniprodotti della pescaacquacoltura

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