Cassazione Penale, Ordinanza n. 05100/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, confermando la condanna e riducendo la pena nei limiti concordati. In cassazione ha dedotto, in modo ritenuto generico, vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che tali censure investissero questioni alle quali l'interessata aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente preclusione anche del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando la parte conclude in appello un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. rinunciando agli altri motivi di impugnazione, il potere dispositivo esercitato produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il ricorso per cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'accordo sulla pena concluso in appello, accompagnato da rinuncia agli altri motivi, limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione di censure in cassazione su questioni rinunciate.
art. 129 c.p.p.
La mancata applicazione della causa di immediata proscioglibilità è stata dedotta come vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta preclusa per effetto della rinuncia collegata al concordato sulla pena.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena concluso in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando comporti rinuncia agli altri motivi, ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel successivo giudizio di legittimità sulle questioni rinunciate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se propone censure su capi o questioni definitivamente abbandonati dalla parte in funzione del concordato sulla pena.
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato sulla pena opera in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione, impedendo il riesame delle medesime doglianze.
- L'inammissibilità del ricorso consente la definizione camerale senza formalità e determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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