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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07616/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari fondo)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui il titolare di una servitù di passaggio chiedeva accertarsi il carattere emulativo e molestatorio di alcune fioriere fisse collocate dai proprietari del fondo servente sotto un portico parzialmente gravato dal transito. L'attore domandava la cessazione delle condotte e il risarcimento del danno, sostenendo che le fioriere non avessero utilità concreta per i convenuti, servissero solo a rendere più difficoltoso il transito e limitassero l'esercizio della servitù. In cassazione deduceva, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'effettiva utilità della delimitazione fissa realizzata con le fioriere; con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1067 c.c., 61, 115 e 191 c.p.c., assumendo che il giudice di merito non avesse considerato la limitazione e il minor comodo del passaggio, oltre alla mancata contestazione specifica di tale circostanza da parte dei resistenti. I resistenti eccepivano preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché proposto entro il termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c., e ha affermato che le notificazioni telematiche e quelle a mezzo ufficiale giudiziario concorrono tra loro nel regime allora vigente. Nel merito, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, letti congiuntamente, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva escluso l'esistenza di un atto emulativo o di una turbativa della servitù sia per la mancanza di prova dell'intento esclusivo di nuocere, sia perché le fioriere lasciavano comunque libero uno spazio di 120 cm idoneo al passaggio e alle manovre occasionali. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese di legittimità e statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché consegnato all'ufficio postale entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 1067 c.c.

    richiamato come norma regolatrice delle molestie e delle innovazioni che rendano più gravoso l'esercizio della servitù; la censura è stata però dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata contestazione dei fatti; la Corte ha ritenuto non decisiva tale deduzione.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito della decisione.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di servitù di passaggio, la collocazione di manufatti o delimitazioni sul fondo servente non integra di per sé atto emulativo o molestia se il passaggio resta concretamente praticabile e non risulti provato l'esclusivo intento di nuocere.
  • La censura di omessa pronuncia o di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con il nucleo argomentativo decisivo posto a base del rigetto.
  • La deduzione di un aggravamento del passaggio è irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, se il giudice di merito accerta in fatto che l'opera contestata non impedisce l'esercizio della servitù e lascia uno spazio sufficiente al transito e alle ordinarie manovre.
  • Nel giudizio di legittimità, la tempestività del ricorso va verificata in relazione al termine lungo quando non risulti operante un diverso regime di notificazione; per il periodo considerato, le notificazioni tradizionali e telematiche possono concorrere.
  • La contestazione della mancata specifica contestazione avversaria non è decisiva se la domanda attorea presuppone comunque la prova di un fatto costitutivo ulteriore, quale l'idoneità dell'opera a integrare molestia o l'intento emulativo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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