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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune della Spezia n. -OMISSIS- del 5/3/2025, di sospensione della licenza taxi n -OMISSIS- per la durata di 180 giorni consecutivi.

Giustizia amministrativa202500329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione della licenza taxi per 180 giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare licenza taxi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione per 180 giorni della propria licenza taxi, disposta dal Comune sulla base di due violazioni dei turni di servizio commesse a distanza di due giorni. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione della normativa statale e regionale sul trasporto pubblico non di linea e del regolamento comunale, l'erronea applicazione della recidiva, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti e l'adozione tardiva del provvedimento. Il ricorrente ha sostenuto che la recidiva presupponesse una prima violazione già formalmente sanzionata e che, nel caso concreto, le due violazioni fossero state contestate e sanzionate con un unico provvedimento, sicché non poteva applicarsi la disciplina regolamentare della recidiva. Le parti avevano inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in vista dell'eventuale approvazione di un nuovo regolamento comunale contenente una disciplina transitoria retroattiva.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta congiunta di rinvio, ritenendo che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni attinenti alla tutela del diritto di difesa. La prospettiva di una futura approvazione di una disciplina regolamentare transitoria e di una composizione bonaria non giustificava il rinvio, dovendo la controversia essere decisa in base al principio tempus regit actum. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del secondo motivo, ritenuto assorbente. Il regolamento comunale qualificava come recidivi i comportamenti per i quali la seconda violazione fosse stata commessa entro 365 giorni dalla prima, prevedendo un'ulteriore sospensione da 180 giorni a un anno. Secondo il TAR, la nozione di recidiva presuppone che la prima violazione sia stata già formalmente sanzionata; altrimenti si configura una pluralità di illeciti, eventualmente riconducibile all'illecito continuato, ma non la recidiva. Poiché le due violazioni erano state commesse a distanza di due giorni e contestate e sanzionate con un unico provvedimento, il Comune ha applicato erroneamente la disciplina della recidiva a un illecito continuato. L'ordinanza di sospensione è stata quindi annullata. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'effettiva inosservanza dei turni di servizio e del riconoscimento della responsabilità derivante dal pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza richiede gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; non è giustificato dalla mera prospettiva di una futura disciplina regolamentare o di una composizione bonaria.

  • art. 44, comma 5, del regolamento comunale per il servizio taxi

    I comportamenti recidivi, qualora la seconda violazione sia avvenuta entro il trecentosessantacinquesimo giorno dalla prima sono sanzionati con una ulteriore sospensione della licenza da un minimo di 180 gg ad un massimo di un anno

    La recidiva regolamentare presuppone una precedente violazione già sanzionata e consente un'ulteriore sospensione; non può essere applicata quando le violazioni siano state contestate e sanzionate con un unico provvedimento.

  • art. 8 l. 689/1981

    Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

    La pluralità di violazioni commesse prima che una di esse sia stata formalmente sanzionata non integra recidiva, ma è disciplinata dalle regole sul concorso o sull'illecito continuato, salvo diversa previsione normativa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, quale aggravante, presuppone una precedente condanna definitiva e costituisce il modello concettuale utilizzato dal giudice per interpretare la recidiva negli illeciti amministrativi.

  • artt. 71 e ss. c.p.

    Il concorso materiale si distingue dalla recidiva perché riguarda la pluralità di illeciti commessi prima della precedente condanna o sanzione.

  • art. 81 c.p.

    L'illecito continuato costituisce una figura distinta dalla recidiva e può rilevare quando più violazioni siano commesse mediante più azioni riconducibili a un medesimo disegno.

  • art. 16 l. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta ha effetto liberatorio quanto alla sanzione pecuniaria e, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dal TAR, implica il riconoscimento della responsabilità per l'infrazione; non impedisce tuttavia di contestare l'erronea applicazione di una successiva sanzione accessoria.

Massime di principio

  • La recidiva nell'ambito degli illeciti amministrativi presuppone che la prima violazione sia stata previamente e formalmente accertata e sanzionata; la mera commissione di più violazioni in tempi ravvicinati, prima di qualsiasi precedente sanzione, non integra di per sé un comportamento recidivo.
  • Quando più violazioni amministrative siano commesse prima che una di esse sia stata formalmente sanzionata, l'amministrazione deve applicare, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina del concorso o dell'illecito continuato, non quella della recidiva.
  • La previsione regolamentare di un'ulteriore sanzione per i comportamenti recidivi conferma che la sospensione accessoria presuppone una precedente sanzione già irrogata; non è legittimo applicarla a violazioni contestate e definite con un unico provvedimento.
  • Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio dell'udienza può essere disposto solo per situazioni eccezionali e gravi ragioni connesse alla tutela del diritto di difesa; la possibile futura approvazione di una disciplina regolamentare transitoria o la prospettiva di una definizione bonaria non costituiscono, di per sé, ragioni sufficienti.
  • Il giudice amministrativo deve decidere la controversia sulla base della disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto impugnato, secondo il principio tempus regit actum, salvo che una disciplina successiva validamente applicabile disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteSanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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