Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto di liquidazione del compenso per la custodia di un ingente quantitativo di scarpe sequestrate, conservate in area coperta. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione e rideterminato l’indennità di custodia, ritenendo non applicabili le tariffe concordate tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica perché non accettate dal custode, e facendo invece riferimento alle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio, normalmente utilizzate dalla Prefettura di Roma per sequestri amministrativi. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) tardività dell’opposizione, sostenendo che il termine di trenta giorni decorresse dalla ricezione della fattura elettronica emessa dalla società; 2) violazione delle norme sulla competenza, perché il Tribunale avrebbe deciso in composizione monocratica invece che il Presidente del Tribunale; 3) violazione delle norme sulle indennità di custodia, contestando che le tariffe dell’Agenzia del Demanio potessero essere qualificate come usi locali e lamentando la mancata prova del carattere normativo di tali usi, sostenendo che dovesse applicarsi il protocollo interno tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso che la fattura elettronica possa far decorrere il termine per l’opposizione, poiché essa non equivale alla conoscenza del decreto di liquidazione in tutti i suoi elementi. Ha poi ribadito che, in materia di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, la decisione spetta a un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, sicché non sussiste una questione di competenza interna tra Presidente e giudice delegato. Quanto al merito, ha confermato che, per i beni diversi da veicoli e natanti, la determinazione dell’indennità di custodia può avvenire in base agli usi locali, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 e del d.m. n. 265 del 2006, senza necessità di provare l’opinio iuris ac necessitatis; è sufficiente la costante applicazione delle tariffe nella prassi, che nel caso concreto il Tribunale aveva accertato essere da anni seguita dalla Prefettura di Roma. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di legittimità, distratte in favore del difensore anticipatario.
Norme richiamate
art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’opposizione; la Corte esclude che la fattura faccia decorrere il termine per impugnare il decreto di liquidazione
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione; la Corte conferma la competenza funzionale del giudice monocratico e rigetta le censure del Ministero
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
non incide sulla regola per cui l’opposizione ex art. 170 spetta a un giudice monocratico del medesimo ufficio giudiziario
art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede che l’indennità di custodia sia determinata in base alle tariffe tabellari e, in via residuale, agli usi locali
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base per l’approvazione delle tabelle tariffarie mediante decreto ministeriale
art. 5 d.m. 2 settembre 2006, n. 265
per i beni diversi da veicoli e natanti rinvia, in via residuale, agli usi locali per la determinazione dell’indennità di custodia
art. 8 disp. prel. c.c.
gli usi hanno efficacia nelle materie regolate da leggi e regolamenti solo se da essi richiamati; nel caso di specie il rinvio legislativo-legale ne legittima l’operatività
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
invocata per la censura sulla competenza; la Corte ne esclude la fondatezza
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di opposizione al decreto di liquidazione, la conoscenza di un atto contabile o fiscale collegato alla liquidazione non equivale alla conoscenza legale del decreto, se non consente di coglierne integralmente contenuto e portata; il termine per impugnare decorre dal provvedimento di liquidazione e non dalla sola fattura emessa per regolarizzare l’incasso.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari è devoluta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto; all’interno dello stesso ufficio non si configura una vera questione di competenza tra presidente e giudice delegato, ma solo un problema di organizzazione interna degli affari.
- Quando la disciplina legale o regolamentare rinvia agli usi locali per determinare un compenso o un’indennità, il rinvio è di per sé sufficiente a recepire la prassi tariffaria costante del settore, senza che occorra la prova dell’opinio iuris ac necessitatis tipica dell’uso normativo in senso stretto.
- Ai fini della determinazione dell’indennità di custodia dei beni sequestrati, per le categorie non espressamente coperte da tabelle ministeriali, il giudice può fare riferimento alla prassi tariffaria localmente consolidata se questa sia stata effettivamente applicata in modo costante dalle autorità competenti per situazioni analoghe.
- rami
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