Cassazione Penale, Sentenza n. 6750/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Kanit era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per non essersi presentato dopo convocazione della Guardia di Finanza. Ha impugnato per cassazione deducendo: 1) mancata prova dell'elemento psicologico del reato (prima censura); 2) omissione del Tribunale nel valutare e motivare la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) (seconda censura).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibile/aspecifico il primo motivo perché non affronta specificamente le argomentazioni del giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione circa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla questione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica, per nuovo esame su quel punto. Tutte le restanti statuizioni (dichiarazione di responsabilità e pena di 100 euro di ammenda oltre spese) sono state confermate.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La Corte conferma che per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. è sufficiente la colpa come elemento psicologico; è cioè punibile chi "indebitamente" omette di ottemperare a un ordine di comparizione essendo consapevole di ignorarlo senza valida giustificazione.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se espressamente dedotta, deve essere esaminata e motivata dal giudice; la mancata motivazione su tale questione costituisce vizio grave che legittima l'annullamento con rinvio.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
La Corte applica le regole di vizio di legge (lett. b) e di carenza/contraddittorietà della motivazione (lett. e) valutando i motivi di ricorso: ha rigettato la censura sulla motivazione generale (lett. e) relativa alla responsabilità) ma ha accolto quella relativa alla mancanza di motivazione sulla specifica richiesta di applicazione di art. 131-bis (lett. e/b).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ricorda i limiti della sintesi motivazionale in cassazione: il ricorso deve contenere i motivi in termini sufficientemente specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferita dalla giurisprudenza citata: la mancanza di specificità del motivo conduce all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha richiamato questo principio per respingere la prima censura.
Massime di principio
- Se si invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) il giudice deve esaminarla espressamente e motivare il rigetto o l'accoglimento; la mancata valutazione è motivo di annullamento e rinvio.
- In materia di contravvenzioni (come art. 650 c.p.) l'elemento soggettivo richiesto può essere la colpa: la semplice consegna dell'atto a un familiare non elimina automaticamente la responsabilità se il soggetto era consapevole dell'obbligo e non ha fornito giustificazione valida.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o apodittiche rischiano l'inammissibilità.
- Un annullamento parziale con rinvio viene disposto quando il vizio riguarda soltanto una parte della decisione (qui: l'omessa valutazione di art. 131-bis), mentre le restanti statuizioni possono rimanere efficaci.
- Per difesa efficace: formulare chiaramente e per iscritto la richiesta di applicazione della tenuità, motivandola con dati fattuali e giuridici, e sollecitare che il giudice la esamini esplicitamente in motivazione.
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