Cassazione Penale, Ordinanza n. 09539/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti ed ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la lamentata mancanza di motivazione sulla pena irrogata. La Corte rileva che la sentenza impugnata era stata emessa all'esito del patteggiamento e che le censure ammissibili in cassazione contro tale tipo di decisione sono solo quelle relative a vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non deduceva alcuna di tali doglianze, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base del patteggiamento; il ricorso non metteva in discussione la qualificazione giuridica del fatto né l'illegalità della pena.
art. 444 c.p.p.
Richiama il patteggiamento; contro la sentenza resa all'esito di tale rito sono deducibili solo determinati vizi tipizzati.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura quando il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla volontà dell'imputato, sul rapporto tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La mera doglianza di difetto di motivazione sulla pena irrogata non integra, di per sé, un motivo deducibile contro una sentenza di patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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