Sentenza n. 1161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 2439/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lombardia n. 2439/2025 che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore processuale)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante, dopo avere ottenuto dal TAR l’accoglimento dell’azione di ottemperanza volta all’esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1815/2024, relativa al pagamento di spese processuali liquidate in euro 800,00 oltre accessori, ha impugnato la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha dedotto la violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., il difetto di motivazione, la violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché la violazione dei principi di soccombenza, leale collaborazione e buona fede processuale. Ha valorizzato l’inerzia dell’amministrazione, rimasta senza riscontro nonostante ripetute diffide e solleciti, sostenendo che tale comportamento aveva reso necessario il ricorso giurisdizionale e giustificava la condanna dell’amministrazione alle spese secondo i parametri forensi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese. Ha ritenuto che, a fronte dell’integrale vittoria del ricorrente nel giudizio di ottemperanza, non sussistessero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. In applicazione del principio di soccombenza previsto dagli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del primo grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario. Il Consiglio ha tuttavia ridotto la liquidazione rispetto ai parametri ordinari del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, considerando la non particolare complessità del giudizio, conclusosi in un’unica camera di consiglio senza attività cautelare o istruttoria e avente ad oggetto un credito pecuniario già definito. L’attività stragiudiziale svolta prima del processo, pur rilevante per dimostrare l’inevitabilità del giudizio, non costituisce autonomamente una voce rimborsabile ai sensi delle norme processuali sulle spese. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese dell’appello, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Rinvio ai criteri del codice di procedura civile per la regolazione delle spese nel processo amministrativo; applicazione del principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte integralmente soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio, salvo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dall’appellante in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale; la decisione accoglie l’appello sulla base delle regole processuali sulle spese.
D.M. n. 55/2014
I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese e competenze di lite, con possibilità di riduzione in ragione della non complessità della controversia.
D.M. n. 147/2022
Modifica i parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese e competenze di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando una parte risulta integralmente vittoriosa, la parte soccombente deve essere condannata alle spese ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.; la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente giustificate.
- La complessità contenuta del giudizio non esclude la condanna della parte soccombente alle spese, ma può giustificare la riduzione della liquidazione rispetto ai parametri forensi ordinari.
- L’attività stragiudiziale precedente al processo può dimostrare che il ricorso era inevitabile a causa dell’inerzia dell’amministrazione, ma non costituisce, ai sensi delle norme processuali sulle spese, un’autonoma voce rimborsabile insieme ai costi dell’attività processuale.
- La liquidazione delle spese deve essere commisurata all’attività processuale effettivamente svolta e alla complessità della controversia, anche quando la domanda principale sia integralmente accolta.
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