Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34487/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: vizio della motivazione sulla valutazione della credibilità della persona offesa; contraddizioni nelle dichiarazioni riguardanti i maltrattamenti in famiglia; contestazione della sussistenza dell'aggravante per presenza di minore; censura sulle modalità e sulla datazione delle lesioni (03/05/2023) e sulla natura dolosa vs colposa delle lesioni alla minore; richiesta di riconoscimento dell'attenuante di minore gravità per la violenza sessuale; e deduzione di scriminante putativa/statI di necessità in relazione alla detenzione illegale d'arma.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che molte censure costituissero una richiesta di riesame del fatto e della valutazione della prova, materia non consentita in sede di legittimità, o fossero nuove rispetto all'appello (e quindi inammissibili). In particolare: i motivi relativi alla credibilità e alle contraddizioni sono stati considerati doglianze di merito non sindacabili in Cassazione; il motivo sull'aggravante per la presenza di minore è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile; i rilievi sulle lesioni (anche alla minore) sono stati ritenuti manifestamente infondati in quanto la motivazione di merito, anche nel concorso "doppia conforme" tra primo e secondo grado, era congrua; la richiesta di attenuante per minore gravità è stata rigettata dopo valutazione complessiva della gravità della condotta e del contesto; la scriminante putativa/statI di necessità in relazione all'arma è stata esclusa per mancanza di prova di una situazione concreta e attuale di pericolo e per alternativa praticabile di tutela dalle Autorità. Conseguenze pecuniarie: condanna alle spese del procedimento di legittimità a carico del ricorrente e versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la richiesta della parte civile di liquidazione delle proprie spese è stata respinta per mancata attività scritta specifica utile al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e della credibilità; la censura di mera diversa valutazione dei fatti è inammissibile

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato per vizio di motivazione e violazione di legge su alcune qualificazioni giuridiche (es. aggravante, dolo/colpa), ma i profili sono stati valutati alla luce dei limiti di nuova questione o di sindacato di merito

  • art. 572, comma 2, cod. pen.

    Aggravante per maltrattamenti in presenza di minore: la Corte ha rilevato che la contestazione dell'elemento non era stata proposta in appello e quindi il relativo scrutinio in Cassazione è inammissibile

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito al dolo/colpa: la Corte ha confermato che, alla luce degli elementi di merito, poteva ritenersi il dolo eventuale con riferimento alle lesioni alla minore

  • art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.

    Attenuante per minore gravità in tema di violenza sessuale: va valutata globalmente (mezzi, modalità, grado di costrizione, ripetizione, danno). Qui è stata esclusa per la gravità complessiva del contesto

  • artt. 54 e 59, comma 2, cod. pen.

    Scriminante putativa / applicazione delle cause di esclusione della punibilità in caso di errore: la Corte ha ricordato che per invocare tali scriminanti occorrono elementi concreti che giustifichino l'erroneo convincimento; nel caso non provati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle conseguenze processuali per dichiarazione di inammissibilità manifestamente infondata: applicazione dell'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca solo questioni di diritto e motivazione formale: non è luogo per rimettere in discussione la valutazione della prova e la credibilità rese dai giudici di merito
  • Motivi introdotti per la prima volta in Cassazione (nuove questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello) sono inammissibili salvo eccezioni molto limitate
  • Per la configurazione del dolo eventuale rispetto a lesioni a terzi (es. minore in braccio) è sufficiente che l'agente abbia rappresentato la significativa possibilità dell'evento e abbia comunque agito; la differenziazione col delitto colposo richiede valutazione del rischio prevedibile e dell'atteggiamento dell'agente
  • L'attenuante di minore gravità per reati sessuali richiede una valutazione complessiva e non può essere riconosciuta basandosi solo sulla tipologia dell'atto; la presenza di un solo elemento grave basta a escluderla
  • Per invocare scriminanti come lo stato di necessità o la scriminante putativa occorrono elementi concreti e attuali che giustifichino l'erroneo convincimento: mere affermazioni soggettive non sono sufficienti
  • Se il ricorso è manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda processuale; la parte civile ottiene spese solo se ha effettivamente contribuito con difese scritte specifiche nel giudizio di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.