Cassazione Penale, Sentenza n. 37934/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Ceglie ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per furto inizialmente contestato come "furto in abitazione" (art. 624-bis c.p.) e, nel giudizio di merito, qualificato come furto semplice (art. 624 c.p.), con proscioglimento per difetto di querela. Lamentava che la misura cautelare era stata applicata "ab origine" in difetto dei presupposti di applicabilità, stante un filone giurisprudenziale restrittivo dell'ambito dell'art. 624-bis già noto al tempo della misura, e quindi chiedeva l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Ceglie, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la domanda di riparazione, e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame. La Cassazione ha chiarito che il giudice della riparazione non deve sindacare la plausibilità dell'interpretazione del giudice della cautela, ma valutare se il ricorrente abbia posto in essere comportamenti dolosi o colposi che abbiano determinato la falsa apparenza della sussistenza di un reato; inoltre ha richiamato il principio per cui, se l'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura emerge sulla base degli stessi elementi già trasmessi al giudice che ha disposto la custodia, la circostanza che il ricorrente abbia concorso a causarla non può essere efficacemente opposta come causa ostativa al risarcimento. La causa è quindi rinviata per nuovo giudizio e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata alla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
norma sulla riparazione per ingiusta detenzione
Usata come fondamento dell'istanza di riparazione: il diritto all'indennizzo può sorgere anche per misure cautelari irragionevolmente applicate, valutando l'eventuale sussistenza di cause ostative (comportamenti dolosi o colposi) che abbiano determinato la falsa apparenza della rilevanza penale
art. 624-bis cod. pen.
La qualificazione cautelare dei fatti come "furto in abitazione" fu successivamente rivista in sede di merito; la Corte evidenzia che una diversa qualificazione successiva non esclude automaticamente il diritto alla riparazione quando l'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicazione emerga dagli stessi elementi iniziali
art. 624 cod. pen.
Reato in concreto ritenuto nel giudizio di merito, con proscioglimento per difetto di querela; la differente qualificazione ha inciso sulla valutazione delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
presupposti e condizioni per l'applicazione delle misure cautelari
Richiamati nel richiamo al principio che la mancanza dei presupposti di applicabilità delle misure può dar luogo a riparazione, ma la circostanza che l'imputato abbia concorso a determinarle può essere causa ostativa solo se non si tratta di una diversa valutazione degli stessi elementi già noti al giudice della cautela
Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018 (Gallace)
massima di giurisprudenza citata
Conferma il diritto alla riparazione anche quando la misura cautelare sia stata applicata in difetto di una condizione di procedibilità emersa solo in sede di merito per diversa qualificazione dei fatti
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
massima di giurisprudenza citata
Indica che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se vi siano state condotte che hanno creato la falsa apparenza del reato, senza sindacare il merito penale
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
massima di giurisprudenza citata
Ribadisce l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la possibilità di valutare cause di esclusione del diritto all'indennizzo su un piano civilistico
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
massima di giurisprudenza citata
Stabilisce che la circostanza che l'imputato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave è causa ostativa all'indennizzo, ma non opera se l'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicazione emerge sulla base dei medesimi elementi già trasmessi al giudice che emise la misura e semplicemente valutati diversamente
Massime di principio
- Il giudice della riparazione non deve rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza o innocenza del processo penale, ma deve accertare se l'interessato abbia posto in essere comportamenti (dolosi o colposi) che abbiano creato la falsa apparenza della sussistenza del reato, determinando la custodia cautelare
- Se l'insussistenza "ab origine" dei presupposti della misura cautelare emerge in base agli stessi elementi che erano già a disposizione del giudice della cautela, una diversa valutazione di quei medesimi elementi in sede di merito non può essere usata per escludere automaticamente il diritto alla riparazione invocando una condotta ostativa del ricorrente (principio D'Ambrosio)
- La diversa qualificazione giuridica dei fatti tra fase cautelare e giudizio di merito può legittimare la domanda di riparazione; tuttavia il diritto all'indennizzo può essere escluso se è provato che il richiedente ha con dolo o colpa grave determinato la falsa apparenza del reato
- In presenza di contrasti interpretativi della norma incriminatrice all'epoca della misura cautelare, la plausibilità interpretativa non basta di per sé a escludere la riparazione: il giudice del rinvio deve compiere una valutazione autonoma sul comportamento del richiedente e sulle cause ostative
- Quando esistono pronunce giurisprudenziali già esistenti che limitano l'ambito di applicazione di una fattispecie incriminatrice, l'adozione di una misura cautelare in contrasto con tale orientamento aumenta la probabilità che la custodia sia riconosciuta ingiusta, salvo che emergano elementi chiari di responsabilità personale che abbiano effettivamente determinato la misura
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