Cassazione Civile, Ordinanza n. 14378/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società assicuratrice aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di un premio assicurativo di euro 345,50 relativo all’annualità decorrente da gennaio 2017. La convenuta aveva opposto eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di improcedibilità per asserita inefficacia della mediazione, poi respinte dal giudice di pace con sentenza non definitiva; quindi il giudice di pace aveva accolto nel merito la domanda. Il Tribunale di Milano, in sede di appello, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della querela di falso incidentale proposta avverso la copia del contratto assicurativo, deducendo violazione degli artt. 221, comma 2, c.p.c. e 2702 c.c.; 2) violazione delle norme sulla mediazione obbligatoria, lamentando che l’istanza non avrebbe indicato l’organismo del luogo del giudice territorialmente competente e che la mediazione telematica non sarebbe stata validamente accettata; 3) violazione delle norme sulle clausole vessatorie e sulla specifica approvazione per iscritto, sostenendo che le clausole di tacita proroga e foro competente sarebbero state sottoscritte cumulativamente senza separata approvazione; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme su prova e contratto, assumendo che i giudici avessero deciso su un contratto del 2016 anziché su quello del 2017 oggetto della domanda, e che il Tribunale avesse sostanzialmente riformato la sentenza di primo grado con ordinanza; 5) nullità del contratto per apocrifia della firma, impossibilità di disconoscere la firma sull’originale non esibito, mancata produzione dell’originale e della quietanza, e illegittimo riconoscimento di piena prova al contratto. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla nullità della querela per difetto di indicazione degli elementi e delle prove della falsità; ha respinto il secondo in parte come infondato e in parte come inammissibile, affermando che l’invito a mediare non richiede le forme dell’atto di citazione e che era sufficiente l’indicazione per relationem dell’organismo in Milano, mentre la censura sulla mediazione telematica era nuova; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza e perché il motivo si basava su un presupposto di fatto contrario agli accertamenti di merito, osservando comunque che la specifica approvazione può risultare anche da richiamo numerico non cumulativo; ha respinto il quarto motivo ritenendo che il Tribunale non avesse riformato le sentenze di primo grado ma avesse legittimamente valutato la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, anche sulla base di argomenti ulteriori; ha ritenuto il quinto in parte inammissibile e in parte infondato, perché reiterava la tesi dell’apocrifia senza confrontarsi con il mancato disconoscimento della sottoscrizione valorizzato dal giudice di pace, e perché le critiche alla motivazione del Tribunale erano infondate. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, senza spese per mancata difesa dell’intimata, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla società convenuta/appellante, confermando l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l’appello e, indirettamente, le decisioni di primo grado favorevoli alla società assicuratrice. Ha inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità perché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 221, comma 2, c.p.c.
La querela di falso in via incidentale deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità; in difetto è nulla.
art. 2702 c.c.
È evocato in relazione alla efficacia probatoria della scrittura privata e alla contestazione della firma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, puntuale e pertinente rispetto alla ratio decidendi impugnata.
art. 348-bis c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348-ter c.p.c.
Regola la forma e gli effetti dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma non assume autonoma valenza decisiva nella motivazione della Corte.
art. 3 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
È richiamato nel motivo sulla mediazione; la Corte non ne trae un vizio, ritenendo sufficiente l’attivazione del procedimento conciliativo nei modi previsti dalla legge.
art. 4 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
La domanda di mediazione deve essere rivolta a un organismo ubicato nel luogo del giudice territorialmente competente; nel caso concreto l’indicazione per relationem dell’organismo di Milano è stata ritenuta sufficiente.
art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
È evocato nel motivo sulla mediazione, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva.
art. 19 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle clausole vessatorie e sul foro, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 20 c.p.c.
La competenza territoriale del giudice di pace di Milano è richiamata per la corrispondenza con il luogo dell’organismo di mediazione.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel motivo concernente il petitum e la causa petendi, senza accoglimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul dedotto scostamento dal petitum e dalla causa petendi; la Corte esclude la violazione.
art. 215, comma 1, c.p.c.
Richiamato nel motivo sull’apocrifia e sul disconoscimento della firma, ma non determina l’accoglimento.
art. 1901 c.c.
Richiamato nel motivo relativo al contratto assicurativo, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 1341 c.c.
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può risultare anche da richiamo numerico non cumulativo delle clausole.
art. 1342 c.c.
Richiamato per i contratti conclusi mediante condizioni generali; la Corte ribadisce il principio sulla specifica approvazione delle clausole onerose.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel motivo sull’apocrifia e sulla validità del contratto, senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 1418 c.c.
Richiamato per dedurre la nullità del contratto assicurativo, ma la censura è respinta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova e di prova del contratto; la Corte non accoglie le doglianze.
art. 2702 c.c.
Evocato anche in relazione alla firma apposta sul contratto e alla prova della scrittura privata.
art. 2712 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prova del contratto e sulla copia prodotta, senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La querela di falso proposta in via incidentale deve indicare specificamente gli elementi e le prove della falsità; se il ricorso per cassazione non si confronta con questa autonoma ratio decidendi, è inammissibile per difetto di specificità.
- L’invito alla mediazione non è soggetto alle forme dell’atto di citazione: è sufficiente una manifestazione di volontà idonea a consentire l’esperimento del procedimento secondo legge, e l’indicazione dell’organismo può essere soddisfatta anche per relationem quando consenta di individuare il luogo del giudice competente.
- La deduzione in cassazione di questioni nuove è inammissibile se non risulta che siano state sollevate nei gradi di merito e se il ricorrente non indica dove la questione sia stata trattata nel fascicolo processuale.
- Nel giudizio di appello definito con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il giudice può valutare la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione anche mediante argomenti ulteriori rispetto a quelli della sentenza appellata; ciò non equivale a una riforma nel merito della decisione di primo grado.
- La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può essere validamente espressa anche con richiamo numerico non cumulativo delle clausole, purché il richiamo consenta di identificarle con sufficiente precisione.
- In sede di legittimità, le censure che presuppongono un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano con il decisum sulla mancata contestazione o sulla prova già valutata dal giudice di merito.
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