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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47284/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 223 n.1 e 216, comma 1, n.2 legge fall., con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale; censura che la Corte territoriale non avrebbe scelto tra l'ipotesi di omessa consegna/sottrazione delle scritture (bancarotta documentale "specifica" a dolo specifico) e l'ipotesi di tenuta irregolare delle scritture (bancarotta documentale "generica" a dolo generico), oltre alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice; (2) censura sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme) per presunto travisamento probatorio circa l'attività della società nel periodo in esame e la sussistenza degli indici di fraudolenza; (3) censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., per presunto travisamento probatorio e omessa valutazione della collaborazione e delle circostanze temporali (cessione quote nel 2015, deleghe a professionisti).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo (bancarotta patrimoniale) per genericità e reiterazione delle doglianze già disattese in appello. Ha invece accolto il primo motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, perché la Corte territoriale ha dato una motivazione "perplessa" non scegliendo chiaramente tra l'ipotesi di sottrazione/omessa consegna delle scritture (specifica) e quella della tenuta irregolare delle scritture (generica), le quali sono alternative; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo relativo alla bancarotta documentale e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato assorbito in relazione al rinvio. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, pertanto le statuizioni relative agli altri capi (in particolare la condanna per distrazione di somme) restano efficaci salvo esito del nuovo giudizio sul capo documentale.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fall.

    Norma richiamata nella contestazione generale della bancarotta; la Corte l'ha considerata nella valutazione complessiva delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    Articolo che punisce la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha richiamato la distinzione tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione/occultamento/omessa tenuta con dolo specifico) e la fattispecie 'generica' (tenuta irregolare con dolo generico) e ha osservato che le due ipotesi sono alternative, richiedendo una scelta motivata del giudice.

  • art. 217 legge fall.

    Richiamato implicitamente come norma distinta che disciplina la bancarotta semplice documentale, rilevante per la valutazione del diverso dolo (colposo vs doloso specifico).

  • art. 2214 cod. civ.

    Dispositivo che impone all'imprenditore l'obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili; la Corte lo usa per affermare l'obbligo di regolare tenuta e la responsabilità dell'imprenditore/amministratore.

  • art. 2241 cod. civ.

    Richiamato insieme all'art. 2214 come fonte dell'obbligo contabile dell'imprenditore commerciale.

  • art. 2478 cod. civ.

    Precisa l'obbligo dell'amministratore di S.r.l. nella tenuta dei libri sociali e contabili; la Corte ne trae principio di responsabilità anche se l'attività è delegata a tecnici esterni.

  • art. 2389 cod. civ.

    Richiamato per sottolineare che la misura del compenso degli amministratori deve essere determinata assemblearmente se non prevista dallo statuto, con implicazioni sulla legittimità di esborsi auto-riconosciuti dall'amministratore senza documentazione formale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; il ricorso deduceva il loro mancato riconoscimento, questione assorbita dal rinvio e da rivalutare in sede di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio applicativo delle circostanze attenuanti e dell'offerta di motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in caso di nuovo giudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (inosservanza/erronea applicazione di norme e vizio di motivazione); utilizzate per inquadrare le censure mosse dal ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di enunciazione dei motivi di impugnazione nella motivazione della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Quando sono contestate ipotesi alternative di bancarotta documentale (sottrazione/omessa consegna vs tenuta irregolare), il giudice deve scegliere chiaramente quale delle due fattispecie ritiene sussista e motivare le ragioni della scelta; l'assenza di tale scelta costituisce motivo di annullamento per motivazione perplessa.
  • La mera delega a professionisti non esonera l'amministratore/responsabile dall'obbligo di vigilanza: l'imprenditore resta responsabile della corretta tenuta delle scritture e risponde delle omissioni degli incaricati, salvo prova della diligente vigilanza e di consegna/trasmissione documentale.
  • I prelievi sistematici e periodici dal conto sociale, senza documentazione probatoria che ne giustifichi natura e misura (contratti, incarichi, ore, delibere assembleari per compensi), possono essere valutati come distrazioni anche se l'imputato sostiene il pagamento di prestazioni professionali.
  • La prova di continuità dell'attività d'impresa e della sussistenza di rapporti contrattuali può contrastare l'imputazione di distrazione, ma deve risultare da elementi oggettivi e documentali; dichiarazioni generiche in assenza di riscontri documentali hanno scarso valore difensivo.
  • Le questioni sul riconoscimento delle attenuanti generiche possono essere assorbite se mutate le risultanze di fatto a seguito di annullamento con rinvio: è opportuno che in sede di rinvio il giudice valuti nuovamente il trattamento sanzionatorio alla luce della ricostruzione definitiva dei fatti.
  • Per la difesa in casi analoghi è fondamentale raccogliere e conservare: documentazione contrattuale e di incarico, delibere assembleari su compensi, prove di effettiva prestazione (email, report, pagamenti da terzi per fatture), prova di consegna o trasferimento dei libri sociali al subentrante, e qualsiasi documento che attesti la corretta tenuta della contabilità o la legittimità dei pagamenti.

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