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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44714/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro di crediti d'imposta "superbonus" (art. 119 D.L. n.34/2020) per complessivi euro 4.380.556,00, sottoposti a sequestro preventivo ai fini di confisca ai sensi dell'art. 322-ter c.p., in relazione al reato indicato all'art. 316-ter c.p.. Hanno dedotto: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 325 c.p.p. per violazione del diritto di difesa rispetto al termine di 15 giorni per proporre ricorso in cassazione; 2) omissione e apoditticità della motivazione del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti e alla proporzionalità/adeguatezza del sequestro, lamentando che il riesame si sarebbe basato su soli 12 contratti su oltre 126; 3) mancata verifica puntuale dell'incidenza delle singole operazioni sottostanti ciascun credito; 4) errata applicazione delle disposizioni e dei termini di spesa previsti dall'art. 119, comma 8-bis e comma 9 (lett. c) e d)) D.L. n.34/2020, come modificato dalla legge n.136/2023, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6.10.2022, con specifico riferimento al raggiungimento della soglia del 30% dei lavori entro il 30/09/2022; 5) contraddittorietà della valutazione sulle note di credito e sui crediti effettivamente azionabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 325 c.p.p. perché la norma non incide sul giudizio attuale (il ricorso era tempestivo). Quanto al merito degli altri motivi, la Corte ha affermato che il giudizio cautelare sulle misure reali richiede una verifica sommaria ma concreta del fumus commissi delicti con elementi indiziari sufficienti; il Tribunale ha indicato e motivato gli elementi (sommarie dichiarazioni dei committenti, consulenza del P.M., accertamenti Guardia di Finanza, datazione di fatture e contratti, revoca di asseverazioni) e ha esaminato la consulenza della difesa. La motivazione è stata ritenuta non apparente né mancante, e le censure dei ricorrenti sono state in gran parte valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 119 D.L. n. 34/2020

    citato nell'ambito dei crediti d'imposta "superbonus" e dei termini per il raggiungimento della soglia del 30% entro il 30/09/2022

    Il Tribunale ha valutato che, ai fini del riconoscimento del credito, molti lavori o acquisti risultavano datati dopo il 30/09/2022 o non documentati in termini quantitativi tali da dimostrare il raggiungimento del 30%; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione cautelare basata su tali elementi

  • art. 316-ter c.p.

    reato contestato in relazione al quale sono stati sequestrati i crediti

    La vicenda è stata valutata alla luce della configurabilità del reato, ritenuta fondata in termini indiziari sufficienti per il fumus commissi delicti nel procedimento cautelare

  • art. 322-ter c.p.

    norma richiamata per il sequestro preventivo impeditivo e in funzione di confisca

    Ha giustificato la misura reale adottata ex multis indizi ritenuti dal Tribunale e confermati come non viziati in modo tale da rendere il provvedimento apparente

  • art. 325 c.p.p.

    termine di quindici giorni per la presentazione del ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale in esito al riesame

    La questione di incostituzionalità proposta è stata ritenuta non rilevante per il giudizio perché il ricorso è stato tempestivo; la Corte segnala che la questione avrebbe rilevanza solo in ipotesi di ricorso tardivo

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al vizio di motivazione denunciato

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia assolto all'obbligo di motivazione richiesto per verificare il fumus commissi delicti, indicando gli elementi indiziari valutati

  • art. 327, comma 3 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di motivazione sul fumus

    La Corte ha spiegato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari reali e ha ritenuto che non sussistano i vizi denunciati

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    richiamato in merito ai limiti dell'accertamento cautelare

    La Corte osserva che il giudizio cautelare non può spingersi fino alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza e che il Tribunale ha svolto la sola verifica sommaria ma concreta richiesta

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese e alle ammende

    Applicata la norma per la condanna alle spese processuali e per la fissazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

  • legge n. 136/2023

    modifica richiamata dell'art. 119 D.L. n.34/2020

    La normativa modificativa è stata presa in considerazione nella valutazione dei termini e delle percentuali rilevanti per il diritto al credito d'imposta

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6.10.2022

    richiamata in relazione ai criteri di documentazione e alle asseverazioni per il raggiungimento del 30%

    I ricorrenti hanno invocato la circolare per sostenere che determinate attestazioni e scelte tra opzione sconto in fattura o credito d'imposta assorbano altre certificazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque valutato gli elementi probatori alla luce di tali chiarimenti

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo) il giudice del riesame deve indicare elementi concreti e sommari che giustifichino il fumus commissi delicti; non è richiesto accertamento tipico del giudizio di merito ma indizi sufficienti e persuasivi
  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi contro ordinanze cautelari reali, sindaca solo i vizi di legge e i vizi motivazionali radicali; le valutazioni di merito e i contrappesi di fatto non sono normalmente rivedibili in cassazione
  • Le questioni di incostituzionalità procedurali sono rilevanti in cassazione solo se la loro dichiarazione potrà incidere sul requisito di ammissibilità del ricorso (per es. ricorso tardivo); altrimenti risultano ininfluenti e inammissibili
  • Per i crediti d'imposta legati a lavori (es. superbonus) la datazione di fatture, contratti e asseverazioni è essenziale: documenti successivi alla scadenza normativa non conteggiano ai fini del raggiungimento della soglia percentuale richiesta
  • Il sequestro di massa (tutti i crediti) può essere censurato come sproporzionato se non vi è individuazione degli specifici crediti sospetti, ma la censura deve dimostrare che il giudice non ha compiuto alcuna verifica specifica; la semplice contestazione generale non basta
  • La difesa deve contestare in modo specifico e circostanziato i singoli elementi probatori indicati dal giudice; censure generiche sulla mancanza di motivazione sono spesso considerate insufficiente motivo d'impugnazione in cassazione

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