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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12517/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. Non vi è stato esame nel merito dei due motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva deciso su un avviso di accertamento IRPEF. Dopo la proposizione del ricorso, l'Agenzia ha comunicato che alcune società e gli uffici dell'Amministrazione avevano raggiunto un accordo quadro per la definizione delle controversie pendenti, accordo che prevedeva anche l'adozione di provvedimenti di autotutela e la rinuncia ai ricorsi per cassazione pendenti relativi ad avvisi di accertamento per determinati anni d'imposta. Sulla base di tale accordo, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in presenza dell'accordo tra le parti e della richiesta di estinzione formulata dalla difesa erariale.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono in via transattiva la controversia e l'Amministrazione comunica l'intervenuta composizione del rapporto sostanziale con rinuncia ai ricorsi pendenti, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può compensare integralmente le spese se ricorrono ragioni di equità o se la definizione del conflitto rende improprio l'addebito delle spese a una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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