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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28621/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'assoluzione di Losito per il capo E) (corruzione) denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 318 c.p., sostenendo che gli elementi dimostravano il perfezionamento dell'accordo corruttivo. Le imputate (Losito e Laquale) proponevano ricorso denunciando: inutilizzabilità delle intercettazioni (violazione delle norme processuali e delle Sezioni Unite Cavallo 2019), insufficiente prova del reato di truffa (capi G e H) e della lesione patrimoniale della PA, errori nella valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4, art. 62-bis, attenuante per risarcimento del danno), e motivazione carente sul diniego del beneficio sospensivo della pena e della particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale nei confronti di Losito (lamenta solo rivalutazione di fatto senza dimostrare illogicità manifesta). I ricorsi delle parti private sono stati ritenuti complessivamente infondati: la Cassazione ha confermato che la condanna per i reati residui (capo A e capi G/H con le relative pene così come riformate in appello) resta fondata. Sulle intercettazioni la Corte ha ritenuto che non fossero l'unica fonte probatoria per il capo A), essendovi confessioni, sequestri, propalazioni e altri riscontri che sorreggono la decisione di merito; pertanto la contestata inutilizzabilità non ha determinato l'annullamento. In ordine ai reati di truffa, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa la sistematicità delle assenze, il ruolo direttivo delle imputate e il danno economicamente apprezzabile anche se relativo ad importi contenuti. L'attenuante per risarcimento del danno è stata esclusa per carenza di prova circa l'entità e la congruità della somma versata; il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio sospensivo della pena è stato ritenuto motivato e non viziato.

Norme richiamate

  • art. 81, 110 cod. pen.

    Richiamati per la partecipazione in concorso e l'articolazione della responsabilità tra più soggetti; utilizzati in ricostruzione della responsabilità penale delle imputate.

  • art. 1 e 2, L. n. 475 del 1925

    Norma relativa agli esami di abilitazione (falso/illecito correlato agli elaborati d'esame). La Corte ha valutato l'aggravante prevista dal secondo comma come oggetto di censura difensiva ma non decisiva per l'esito.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione: il PG contestava la non configurabilità dell'assoluzione nonostante elementi indiziari; la Cassazione ha ritenuto che non fosse provato il perfezionamento dell'accordo corruttivo con certezza.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato nel capo E) con riferimento a condotte connesse alla corruzione; la valutazione della sussistenza dell'accordo corruttivo è rimessa al giudizio di merito e alla prova di perfezionamento.

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa ai danni della pubblica amministrazione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le assenze sistematiche e l'utilizzo fraudolento dei badge, anche se l'ammontare economico singolo era modesto.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto o limitata offensività: la Cassazione ha confermato che non è stata adeguatamente provata la tenuità complessiva del danno e che la richiesta era in gran parte peraltro inammissibile o generica.

  • art. 62 primo comma, n. 6 cod. pen.

    Attenuante per riparazione del danno: la Corte ha ricordato che, se il danneggiato è un ente pubblico, è necessaria adeguata dimostrazione dell'esatta entità e congruità della somma versata; la mera attestazione di pagamento non basta.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla diversa attenuante; la Corte segnala che principi affermati per tale articolo non sono automaticamente trasferibili alla valutazione della tenuità del danno nella truffa.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di motivazione: le censure sulle valutazioni probatorie sono state ritenute in gran parte criticabili come ricorsi che chiedono rivalutazione del fatto non motivi di diritto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione rispetto ai motivi consentiti: la Corte ha ricordato che molte censure trascendono il perimetro ammissibile e mirano a una nuova valutazione di fatto.

  • Sez. U. "Cavallo" (2019) - giurisprudenza

    Rilevata dai ricorrenti in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, anche prendendo in considerazione le regole giurisprudenziali, nel caso concreto l'accertamento non dipendeva esclusivamente dalle intercettazioni.

Massime di principio

  • Per la cassazione del Procuratore Generale è necessario dimostrare vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione; non è sufficiente la mera rivalutazione di fatti o prove.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni può non determinare l'annullamento se esistono altre fonti probatorie autonome (confessioni, sequestri, dichiarazioni di terzi, riscontri oggettivi). Il ricorrente deve spiegare la decisività del vizio.
  • Per la consumazione del reato di corruzione occorre prova convincente del perfezionamento dell'accordo corruttivo; pianificazione o intenti comuni non sempre bastano se manca il materiale perfezionamento o la prova del compimento dell'atto corruttivo.
  • La truffa ai danni della pubblica amministrazione può essere configurata anche per importi contenuti se le assenze o le condotte fraudolente sono sistematiche e riguardano posizioni con responsabilità organizzative; il danno va valutato conglobatamente sul periodo retribuito.
  • L'attenuante per risarcimento del danno richiede prova dell'esatta entità e della congruità della somma versata: la mera dimostrazione di un pagamento non è sufficiente quando il danneggiato è un ente pubblico.
  • Le richieste di attenuanti generiche o del beneficio sospensivo della pena possono essere rigettate se emergono elementi processuali (spregiudicatezza, organizzazione del reato) contraddicenti una prognosi favorevole di recupero.
  • Le censure difensive che non sono chiaramente focalizzate sui punti esplorabili in sede di cassazione (vizi di diritto) rischiano l'inammissibilità o l'insufficienza per ottenere l'annullamento.

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