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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14755/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto contro un decreto del giudice di sorveglianza di Spoleto. Dal testo emerge esclusivamente un motivo processuale di inammissibilità: il ricorso è stato presentato personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva la violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, e conclude per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto secondo le forme previste, e non può essere validamente presentato personalmente nei casi soggetti al regime di sottoscrizione tecnica richiesto dalla disciplina vigente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo prova della mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa ha rafforzato il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi soggetti al regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'interessato non supplisce al requisito della sottoscrizione tecnica quando la legge richiede la firma di un difensore cassazionista.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per causa imputabile al ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e applica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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