Sentenza n. 1160/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29.12.2023 (in BURC n. 1 del 2.1.2024); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, relativa all’assegnazione dei limiti di spesa per il 2023 e, in via provvisoria, per il 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura ricorrente ha impugnato la delibera regionale deducendo: illogicità e irragionevolezza, violazione degli artt. 8-bis, comma 2, e 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, nonché degli artt. 3 e 36 Cost., per avere la Regione mantenuto una distribuzione dei tetti di spesa sostanzialmente fondata sul fatturato storico, senza effettiva applicazione di criteri premiali diretti a valorizzare efficienza, qualità, fabbisogno epidemiologico e concorrenza; difetto di motivazione e illogicità della riduzione del 7% del budget 2024 per le strutture appartenenti alle classi A, B e C, a fronte di una riduzione complessiva del 4,6% per la branca radiologica e di una riduzione del 4% per le strutture di classe D; erroneità dell’affermazione secondo cui i volumi massimi assegnati rientrerebbero nel fabbisogno di prestazioni individuato dagli atti regionali e commissariali richiamati; illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto, ritenuta lesiva del diritto di difesa; invalidità derivata delle delibere regionali precedenti. La Regione e l’ASL hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia, nonché la sua infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure rivolte alla delibera sui tetti di spesa. La struttura aveva sottoscritto il contratto previsto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, il cui art. 11 prevedeva l’accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, nonché la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o proponibili contro tali atti, limitatamente all’annualità regolata dal contratto. Secondo il TAR, la sottoscrizione costituisce comportamento univoco di acquiescenza e priva la struttura della legittimazione a contestare gli atti cui il contratto si riferisce. Il Collegio ha confermato l’orientamento del Consiglio di Stato sulla legittimità della clausola, pur dando atto del diverso indirizzo del CGARS, secondo cui essa sarebbe nulla per violazione dell’art. 1462 c.c., indeterminatezza dell’oggetto e contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. Il TAR ha ritenuto non applicabile l’art. 1462 c.c., anche perché l’annullamento dell’atto amministrativo presupposto determinerebbe, secondo l’opinione ritenuta preferibile, l’inefficacia e non la nullità del contratto; ha inoltre ritenuto determinato o determinabile l’oggetto della clausola, poiché riferito ai provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e agli atti collegati o presupposti aventi effetti circoscritti all’annualità contrattuale. Ha escluso la violazione del diritto di difesa e del riparto di attribuzioni tra amministrazione e giudice, valorizzando l’adesione volontaria dell’operatore, l’esigenza di contenimento della spesa sanitaria e la sostenibilità finanziaria del servizio, in particolare nel contesto del piano di rientro regionale. Ha escluso anche l’eccesso di potere, ritenendo che la clausola persegua lo scopo legittimo di assicurare la sostenibilità della spesa e non quello di selezionare gli operatori in base alla loro rinuncia alla tutela giurisdizionale. La doglianza relativa al superamento della situazione finanziaria emergenziale è stata respinta in applicazione del principio tempus regit actum: gli atti impugnati erano stati adottati quando la Regione era ancora sottoposta al piano di rientro. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione e dell’ASL, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 8-bis, comma 2, d.lgs. 502/1992
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai criteri di organizzazione e concorrenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; il TAR non ha esaminato la censura nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo alla determinazione dei tetti di spesa e ai rapporti contrattuali con le strutture accreditate; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1462 c.c.
Il TAR ha escluso che la clausola di salvaguardia violi tale disposizione, ritenendo non dimostrato il presupposto della nullità del contratto derivante dall’annullamento della delibera sui tetti di spesa e dubbia l’applicabilità della norma al caso concreto.
artt. 24 e 113 Cost.
Il TAR ha ritenuto che la clausola non violi il diritto di difesa né la tutela giurisdizionale, poiché l’operatore ha potuto impugnare l’atto e ha volontariamente aderito all’accordo contrattuale nel quadro dei vincoli di finanza sanitaria.
art. 11 l. 241/1990
Richiamato in relazione alla possibile qualificazione dei rapporti tra amministrazione e struttura privata come accordi integrativi o sostitutivi; il TAR ha valorizzato la posizione tendenzialmente paritetica delle parti e l’accettazione consapevole delle condizioni contrattuali.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un contratto tra amministrazione sanitaria e struttura privata accreditata contenente una clausola di accettazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, accompagnata dalla rinuncia alle impugnazioni già proposte o proponibili relative all’annualità contrattuale, integra un comportamento univoco di acquiescenza e preclude l’impugnazione di tali atti da parte della struttura sottoscrivente.
- Una clausola di salvaguardia riferita ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti, con effetti limitati all’annualità regolata dal contratto, è sufficientemente determinata o determinabile quanto all’oggetto e all’estensione della rinuncia processuale.
- La clausola di salvaguardia nei contratti di erogazione di prestazioni sanitarie accreditate non viola, di per sé, gli artt. 24 e 113 Cost., quando costituisce espressione dell’adesione dell’operatore alle condizioni di accesso alle risorse pubbliche e persegue l’obiettivo legittimo di assicurare il contenimento della spesa e la sostenibilità finanziaria del servizio sanitario.
- L’applicazione della clausola di salvaguardia deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; ove gli atti impugnati siano stati adottati mentre la Regione era sottoposta a piano di rientro, la clausola può ritenersi applicabile in relazione ai vincoli finanziari allora esistenti.
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