Sentenza del 25/09/2018 n. 4009 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Omessa impugnazione della cartella di pagamento-comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria- legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria e ha escluso che l'impugnazione della relativa comunicazione potesse riaprire il termine ormai scaduto per contestare la cartella di pagamento. L'omessa impugnazione tempestiva della cartella ha reso definitiva la pretesa tributaria, impedendo di rimettere in discussione il rapporto ormai consolidato mediante l'impugnazione di un atto successivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, tentando di rimettere in discussione la pretesa tributaria derivante dalla cartella di pagamento. Tuttavia, la cartella non era stata impugnata tempestivamente. La questione riguardava quindi se fosse possibile contestare la pretesa attraverso l'impugnazione dell'atto successivo, relativo all'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 77, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito affidato alla riscossione. L'iscrizione può costituire una conseguenza dell'inadempimento del contribuente rispetto a una pretesa tributaria divenuta definitiva.
Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione prevede la comunicazione preventiva al debitore dell'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, consentendogli di regolarizzare la propria posizione o di contestare tempestivamente i presupposti dell'azione di riscossione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, la pretesa tributaria diventa definitiva e non può essere contestata successivamente in occasione dell'impugnazione di un atto consequenziale.
- L'impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria può riguardare i presupposti e la legittimità dell'iscrizione, ma non può normalmente essere utilizzata per riaprire il termine scaduto relativo alla cartella non impugnata.
- Gli atti successivi della riscossione non costituiscono, di regola, una nuova occasione per contestare nel merito un debito tributario già consolidato.
- In una situazione analoga, è necessario verificare tempestivamente la regolare notifica della cartella, il rispetto dei termini di impugnazione e l'esistenza dei presupposti formali e sostanziali dell'iscrizione ipotecaria.
- Restano astrattamente distinguibili le contestazioni relative a fatti successivi, come l'inesistenza della notifica, l'intervenuta prescrizione o decadenza maturata dopo la formazione del titolo, il pagamento del debito o vizi propri dell'iscrizione ipotecaria.
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