Cassazione Civile, Ordinanza n. 22160/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di espositori in cartone destinati alle farmacie per contenere prodotti solari. La società destinataria del decreto propose opposizione sostenendo che i beni fossero viziati e inidonei all’uso pattuito. In primo grado l’opposizione fu rigettata, ma in appello la decisione fu riformata: la Corte territoriale ritenne il contratto risolto per grave inadempimento del fornitore, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il fornitore al risarcimento di una parte del danno, quantificata nel costo di trasporto degli espositori. Il ricorso principale censurava: la qualificazione del grave inadempimento e l’accertamento dei vizi; la prevalenza accordata alla consulenza tecnica d’ufficio rispetto all’accertamento tecnico preventivo; la ritenuta non preclusione dell’azione di risoluzione nonostante il preteso perimento dei beni; la sussistenza e quantificazione del danno per spese di trasporto; la liquidazione delle spese di lite sul valore della domanda originaria e non sul decisum. Il ricorso incidentale, invece, contestava il rigetto della domanda risarcitoria oltre la voce di trasporto, lamentando carenza motivazionale, omesso esame delle prove dedotte e omessa pronuncia sulla domanda equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo che mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha però accolto il quinto motivo del ricorso principale, stabilendo che, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia andava determinato tenendo conto sia del credito azionato con il decreto ingiuntivo sia della domanda riconvenzionale risarcitoria accolta solo in parte, con conseguente erroneità della liquidazione operata in appello. Ha inoltre accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la Corte di merito non aveva esaminato le istanze istruttorie reiterate in appello dalla parte danneggiata e aveva apoditticamente escluso la prova delle altre voci di danno; perciò sono stati assorbiti il primo e il terzo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del grave inadempimento; la Corte non entra nel merito perché reputa la censura inammissibile come richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 1492 c.c.
Richiamato per sostenere che la risoluzione sarebbe preclusa dal perimento della cosa; la Corte afferma che, nel caso concreto, il perimento è stato ritenuto imputabile ai vizi della merce e quindi non impedisce la risoluzione.
art. 1495 c.c.
Censurato insieme alle altre norme sulla garanzia per vizi; la Corte non ne affronta un’interpretazione autonoma, poiché reputa la doglianza inammissibile in quanto fondata su diversa ricostruzione del fatto.
art. 2730 c.c.
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale; la Corte non sviluppa una specifica lettura della norma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
art. 1223 c.c.
Utilizzato per contestare il nesso causale tra inadempimento e danno; la Corte ritiene invece che le spese di trasporto siano causalmente riconducibili alla fornitura di beni viziati e non idonei allo scopo.
art. 1453 c.c.
Richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte afferma che il grave inadempimento del fornitore, accertato in fatto, legittima la risoluzione del contratto.
art. 1494 c.c.
Invocato sul piano del risarcimento per vizi della cosa venduta; la Corte riconduce il danno risarcibile alla consegna di beni viziati e inutilizzabili.
art. 91 c.p.c.
La Corte ribadisce che le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, ma la loro liquidazione deve essere parametrata correttamente al valore effettivo della controversia.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione dei compensi; la Corte ne fa applicazione sistematica insieme al criterio del valore della controversia, rilevando l’errore nel parametro adottato dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito, salvo specifici vizi di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per difetto di motivazione; la Corte accoglie invece la censura per omesso esame delle istanze istruttorie e mancata statuizione sulle prove dedotte.
art. 1226 c.c.
Invocato dalla ricorrente incidentale per il risarcimento equitativo; il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento della censura precedente.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato come norma, ma il principio dell’onere della prova emerge nel passaggio in cui la Corte rileva la mancata prova di alcune voci di danno da parte della parte danneggiata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo che sia denunciabile un vizio nei limiti del sindacato di legittimità; il motivo che si traduca in una diversa lettura del compendio istruttorio è inammissibile.
- In presenza di beni forniti con vizi tali da renderli inidonei allo scopo pattuito, il grave inadempimento del fornitore può giustificare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno; il perimento o la perdita di utilità del bene, quando conseguano ai vizi stessi, è imputabile al fornitore e non preclude l’azione di risoluzione.
- Ai fini del risarcimento contrattuale, le spese sostenute dalla controparte per la gestione di beni viziati possono essere riconosciute se costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e se l’inadempimento si è realizzato già con la consegna del bene non conforme, anche se l’accertamento giudiziale è successivo.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere rapportata al valore effettivo della controversia, considerando il "decisum" quando la domanda o l’impugnazione siano accolte solo in parte; il criterio del solo "disputatum" non può essere applicato in modo automatico quando la decisione finale riconosca importi inferiori a quelli originariamente richiesti.
- Il giudice di merito deve esaminare le istanze istruttorie specificamente reiterate in appello e non può respingerle con formule apodittiche; la mancata considerazione di prove astrattamente pertinenti può integrare vizio di motivazione o di omesso esame del fatto decisivo.
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