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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00083/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. Secondo il ricorso, il giudice avrebbe violato l'art. 666, comma 2, c.p.p. perché non avrebbe considerato che la nuova domanda si fondava su elementi asseritamente sopravvenuti: da un lato, dichiarazioni di collaboratori di giustizia; dall'altro, un più recente orientamento della Corte di cassazione. La censura mirava quindi a sostenere che la richiesta non fosse una mera riproposizione di quella già rigettata, ma una istanza sorretta da nuovi elementi di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorrente non aveva assolto all'onere di allegare in modo specifico i pretesi elementi nuovi, limitandosi a richiamare genericamente dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza indicare atti, estremi e identità dei dichiaranti, così da impedire ogni verifica sulla novità o sulla preesistenza di tali elementi rispetto alla precedente decisione. Ha osservato, inoltre, che il mutamento giurisprudenziale idoneo a rendere ammissibile la riproposizione di un'istanza già rigettata in sede esecutiva è solo quello derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite, mentre nel caso concreto tale pronuncia non era stata neppure indicata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità per genericità e indeterminatezza dei motivi, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La riproposizione di un'istanza già rigettata in sede esecutiva richiede la deduzione di elementi nuovi specificamente allegati; in difetto, la richiesta è inammissibile.

  • art. 620 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, una richiesta già rigettata può essere riproposta solo se il richiedente indica specificamente elementi nuovi, di fatto o di diritto, non esaminati nel precedente provvedimento.
  • La genericità dell'allegazione degli elementi nuovi impedisce al giudice di verificare la loro effettiva novità e determina l'inammissibilità della nuova istanza.
  • Il mutamento di giurisprudenza idoneo a fondare la riproposizione di un'istanza esecutiva già respinta deve derivare da una pronuncia delle Sezioni Unite; un generico richiamo a un diverso orientamento giurisprudenziale non è sufficiente.
  • Chi deduce l'esistenza di nuovi elementi probatori deve indicare puntualmente gli atti rilevanti e l'identità delle fonti dichiarative, altrimenti il motivo è indeterminato e non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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