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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01336/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. diretta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra le pene inflitte per reati definiti con sentenze irrevocabili del 5 febbraio 2020 e del 9 marzo 2021, già ritenute in continuazione con reati giudicati con sentenza irrevocabile del 5 novembre 2017. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di valutare un'ulteriore sentenza, non allegata, asseritamente emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 27 marzo 2018 e prodotta in udienza, dalla quale avrebbe dovuto desumersi, secondo la tesi difensiva, la perdurante e ininterrotta partecipazione del ricorrente a una medesima associazione mafiosa fino al 2013. La censura, però, non indicava neppure la tipologia dei delitti né spiegava in modo concreto i percorsi logici che avrebbero imposto una diversa valutazione della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze non fossero idonee a scalfire la correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché si fondavano su allegazioni generiche, su una sentenza non prodotta e su affermazioni non adeguatamente sviluppate quanto ai reati e ai criteri di collegamento tra i fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato in relazione a pene già irrogate con sentenze diverse.

  • art. 81 c.p.

    disposizione richiamata per ottenere l'unificazione per continuazione delle pene relative a diversi reati.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    menzionata nel ricorso come aggravante ipoteticamente contestata nella sentenza non allegata; la Corte osserva che la doglianza è priva di specificazione.

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato nel testo quale attuale previsione dell'aggravante mafiosa evocata dalla difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento reso sull'istanza di applicazione della continuazione in executivis, la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito e indicare specificamente gli elementi decisivi trascurati.
  • La mera allegazione dell'esistenza di un'ulteriore sentenza, non prodotta o comunque non adeguatamente illustrata quanto ai fatti, ai reati e al loro collegamento, non è sufficiente a fondare un vizio di violazione di legge o di motivazione.
  • Quando la doglianza si risolve in affermazioni generiche sulla perdurante partecipazione a un sodalizio criminoso, senza descrivere i reati interessati e senza spiegare il criterio di unificazione richiesto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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