Sentenza n. 15796/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di un quesito errato nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la P.A. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,50 punti; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 33; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 33, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente ha notificato il 22 settembre 2026 e depositato il 1° ottobre 2026 la rinuncia agli atti, sottoscritta il 10 marzo 2026. Poiché la parte costituita non si è opposta, il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi sulla legittimità del quesito n. 33, sul punteggio o sulle domande di rettifica e risarcimento. Per la peculiarità della vicenda, ha compensato le spese e gli onorari.
Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, con attribuzione di 20,50 punti e mancato superamento della prova, contestato per un quesito ritenuto errato o fuorviante
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato gli esiti della prova scritta, il punteggio di 20,50 punti, la comunicazione del 28 ottobre 2025 del mancato superamento della prova e gli atti presupposti, chiedendo l'annullamento e la rettifica in aumento del punteggio, con inclusione nella graduatoria finale. Ha dedotto che il questionario somministrato contenesse, in particolare al quesito n. 33, un quesito errato e/o fuorviante, che avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento in forma specifica. Il giudice non ha esaminato le censure di merito, poiché la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Considerato che la parte costituita non si è opposta alla rinuncia, ai sensi del comma 3 del citato art. 84 c.p.a.;
La rinuncia agli atti produce l'estinzione del giudizio quando la parte costituita non vi si oppone, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso, dichiarando il giudizio estinto, ma che, in ragione della peculiarità della vicenda sottesa al ricorso stesso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;
La rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio; nel caso concreto il TAR ha ravvisato giusti motivi, legati alla peculiarità della vicenda, per compensare le spese.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se la parte costituita non vi si oppone, comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
- In presenza di una rinuncia agli atti, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della vicenda.
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