Cassazione Civile, Ordinanza n. 34371/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità rimasti insoluti a seguito dell'inadempimento della società datrice di lavoro. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo integrati i presupposti per l'intervento del Fondo sulla base di elementi ritenuti idonei a dimostrare l'insolvenza/non fallibilità del datore di lavoro: impossibilità di notificare il precetto presso la sede e presso la residenza del legale rappresentante, sentenza di condanna del datore, certificazione di assenza di beni immobili e inattività della società. L'INPS ricorre per cassazione con tre motivi: con i primi due deduce violazione di legge sostenendo, da un lato, che la non fallibilità del datore di lavoro non poteva essere accertata incidentalmente dal giudice ordinario sulla semplice allegazione del lavoratore circa l'importo del proprio credito, ma doveva risultare dall'istruttoria prefallimentare del tribunale fallimentare; dall'altro, che non poteva farsi discendere la non assoggettabilità a fallimento dalla mera non contestazione dell'asserita inferiorità del credito del lavoratore alla soglia minima di fallibilità. Con il terzo motivo contesta, infine, l'insufficienza dell'esecuzione individuale e la mancata regolare notificazione del precetto, ma tale censura resta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso la fallibilità del datore di lavoro soltanto sulla base dell'ammontare del credito del lavoratore, inferiore alla soglia di legge. La Corte ribadisce che il lavoratore che chieda l'intervento del Fondo di Garanzia deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la concreta non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro; non è sufficiente la mera allegazione del credito inferiore alla soglia né opera, in tale materia, il principio di non contestazione quando il fatto decisivo non è nella conoscibilità dell'INPS. Il terzo motivo viene dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 5, L. 297/1982
le prestazioni del Fondo di Garanzia presuppongono, tra l'altro, che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni sul fallimento; tale requisito integra un fatto costitutivo che deve essere provato dal lavoratore che chiede l'intervento del Fondo.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 80/1992
è richiamato insieme alla disciplina del Fondo di Garanzia come base normativa della prestazione richiesta.
art. 2 d.lgs. 80/1992
è richiamato insieme alla disciplina del Fondo di Garanzia come base normativa della prestazione richiesta.
art. 15, ultimo comma, l. fall.
la soglia minima di fallibilità va verificata tenendo conto del complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare; non basta il solo importo del credito del singolo lavoratore.
art. 34 c.p.c.
il giudice ordinario può compiere incidentalmente l'accertamento della fallibilità/non fallibilità, ma ciò non esonera il lavoratore dall'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione.
art. 2697 c.c.
viene esclusa la possibilità di addossare all'INPS la prova della fallibilità; la non assoggettabilità a fallimento è fatto costitutivo della domanda e resta a carico dell'istante.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione non può supplire alla mancata prova di un fatto non nella disponibilità/conoscibilità dell'ente previdenziale.
art. 143 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla notificazione, ma il motivo è assorbito.
art. 491 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione all'esecuzione individuale, ma il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro costituisce un fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dal lavoratore che chiede la prestazione.
- La soglia minima di fallibilità non può essere verificata sulla sola base dell'importo del credito del singolo lavoratore, ma deve riferirsi al complesso dei debiti scaduti e non pagati emergenti dall'istruttoria prefallimentare.
- Il giudice ordinario può accertare incidentalmente la fallibilità o non fallibilità del datore di lavoro, ma tale potere non elimina l'onere probatorio dell'istante né trasforma l'assenza di fallimento in un fatto da provare dall'INPS.
- Il principio di non contestazione non opera utilmente quando il fatto decisivo non è nella conoscibilità della parte convenuta, specie in materia di soglia di indebitamento complessivo del datore di lavoro.
- La mera difficoltà di notificare il precetto o l'inerzia dell'esecuzione individuale, da sola, non è sufficiente a supplire alla prova dei presupposti sostanziali richiesti per l'intervento del Fondo di Garanzia.
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