Ordinanza n. 1985/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato, formatosi sulla sentenza n. 2111/2016, pubblicata l’8/11/2016, nella causa iscritta al r.g. n. 4700/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, munito di formula esecutiva il 27/07/2017, notificata il 25/09/2017 al Ministero dell’Istruzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2111/2016, quanto al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2111/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero dell’Istruzione. La sentenza aveva liquidato in favore del ricorrente spese di lite pari a 1.900 euro, oltre spese generali, IVA e CPA. Nel corso del giudizio, il commissario ad acta ha depositato una relazione sull’attività svolta e ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. Il ricorrente ha contestato che l’incarico fosse stato effettivamente eseguito, precisando che il pagamento documentato riguardava invece le spese liquidate da una diversa sentenza del TAR Campania n. 7448/2024, mentre restavano insolute le spese oggetto del giudicato del Tribunale di Torre Annunziata. Ha inoltre rilevato che il commissario non aveva provato l’avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza del 2016.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né sull’esecuzione del giudicato né sulla liquidazione del compenso del commissario ad acta. Ritenendo necessario verificare la corretta esecuzione della sentenza, ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta di chiarimenti al commissario ad acta. La liquidazione delle competenze del commissario è stata differita all’esito dei chiarimenti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 luglio 2026, con ordine alla Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti e al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia controversa l’effettiva esecuzione del giudicato e la documentazione disponibile non consenta di stabilire se il pagamento dovuto sia stato eseguito, il giudice può disporre una richiesta di chiarimenti al commissario ad acta prima di definire il giudizio.
- La liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta può essere differita quando occorra previamente verificare se l’incarico sia stato effettivamente portato a compimento e se l’attività svolta riguardi l’esecuzione del giudicato oggetto del giudizio.
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