Direttiva 2008/28
Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/28/CE adegua la direttiva quadro 2005/32/CE e tre direttive settoriali alle nuove regole sulla procedura di regolamentazione con controllo introdotte dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento riguarda esclusivamente le competenze di esecuzione della Commissione e la procedura da seguire per adottare o modificare misure di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile. Il testo chiarisce anche che le modifiche hanno natura tecnica e procedurale, senza necessità di recepimento nazionale specifico.
Modifica le regole procedurali sulle competenze di esecuzione della Commissione in materia di progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e adegua le direttive settoriali collegate.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ma il suo contenuto sostanziale riguarda il quadro procedurale della direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e, per rinvio, delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Incide sulle modalità con cui la Commissione adotta misure di esecuzione e, in particolare, sull’uso della procedura di regolamentazione con controllo per atti di portata generale che modificano o completano elementi non essenziali degli atti di base. La direttiva non introduce nuovi obblighi materiali diretti per operatori economici; gli effetti ricadono indirettamente su produttori e PMI interessati dalle future misure di esecuzione in materia di ecodesign.
Direttiva 2008/28/CE: adeguamento delle competenze di esecuzione in materia di ecodesign
La direttiva 2008/28/CE interviene sul quadro della progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, non per modificarne gli standard sostanziali, ma per adeguare le regole procedurali relative ai poteri di esecuzione della Commissione alla decisione 2006/512/CE. Il legislatore unionale chiarisce che si tratta di un aggiornamento tecnico, destinato ad allineare la direttiva 2005/32/CE e tre direttive collegate alla procedura di regolamentazione con controllo.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel sistema della direttiva 2005/32/CE, che istituisce un quadro per elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti che consumano energia. I considerando spiegano che alcune misure previste da tale direttiva e dalle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE erano originariamente adottate secondo la decisione 1999/468/CE; successivamente, la decisione 2006/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per gli atti di portata generale che modificano elementi non essenziali di un atto di base adottato con procedura legislativa. Ne deriva la necessità di adeguare gli atti già in vigore.
Ambito di applicazione
Il contenuto riguarda gli Stati membri in quanto destinatari formali della direttiva, ma l’effetto sostanziale è interno alla disciplina dell’ecodesign e delle competenze della Commissione. Le modifiche incidono sulle future misure di esecuzione relative ai prodotti che consumano energia e sulle direttive settoriali che richiamano la medesima procedura. Il testo precisa che non introduce nuovi obblighi materiali diretti per gli operatori economici, ma solo un diverso inquadramento procedurale per gli atti di esecuzione.
Modifiche alla direttiva 2005/32/CE
L’articolo 1 è il cuore della direttiva e interviene su più punti della direttiva quadro.
Viene inserito nell’articolo 13, paragrafo 1 bis, un riferimento specifico alle PMI: le linee guida che coprono le specificità delle piccole e medie imprese attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di attuazione, e la Commissione può produrre ulteriore materiale specializzato per facilitarne l’attuazione.
All’articolo 15, paragrafo 1, si stabilisce che, quando un prodotto che consuma energia soddisfa i criteri del paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Tali misure, in quanto idonee a modificare elementi non essenziali della direttiva e a completarla, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
Sempre l’articolo 15, al paragrafo 10, è riscritto per chiarire che, se del caso, una misura di esecuzione che stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile può includere disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali; anche queste misure seguono la procedura di regolamentazione con controllo.
L’articolo 16, paragrafo 2, viene adeguato: si elimina il rinvio alla precedente procedura e si aggiunge la formula che qualifica le misure come atti che modificano elementi non essenziali e che devono essere adottati con procedura di regolamentazione con controllo.
Infine, l’articolo 19, paragrafo 3, viene sostituito per rinviare espressamente all’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.
Adeguamento delle direttive settoriali collegate
Gli articoli 2, 3 e 4 modificano rispettivamente la direttiva 92/42/CEE, la direttiva 96/57/CE e la direttiva 2000/55/CE. In ciascun caso, il riferimento alla direttiva 2005/32/CE, articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal riferimento all’articolo 19, paragrafo 3. L’effetto è l’aggiornamento del rinvio procedurale per armonizzare tali atti con la nuova disciplina della procedura di regolamentazione con controllo.
Natura delle modifiche e discrezionalità degli Stati membri
Il considerando 8 è particolarmente rilevante: il legislatore afferma che le modifiche introdotte sono di natura tecnica e riguardano soltanto le procedure di comitato. Di conseguenza, non è necessario alcun recepimento nazionale specifico. Per gli Stati membri non vi è dunque un vero obbligo di trasposizione con margini di discrezionalità applicativa; la direttiva opera come atto di adeguamento procedurale direttamente indirizzato agli atti già esistenti.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché la pubblicazione è del 20 marzo 2008, la decorrenza è il 21 marzo 2008. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Ricadute pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, la rilevanza della direttiva è soprattutto sistematica: essa non introduce obblighi sostanziali di ecodesign, ma disciplina il canale procedurale attraverso cui saranno adottate le future misure tecniche. In pratica, gli operatori interessati alla filiera dei prodotti che consumano energia devono considerare che le misure di esecuzione potranno essere adottate o modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo, con il conseguente coinvolgimento rafforzato del Parlamento europeo e del Consiglio rispetto alla precedente procedura.
Disposizioni principali
Adeguamento della direttiva quadro 2005/32/CE
L’articolo 1 modifica la direttiva 2005/32/CE inserendo nell’articolo 13, paragrafo 1 bis, la possibilità che linee guida sulle specificità delle PMI accompagnino una misura di attuazione, e che la Commissione produca ulteriore materiale specializzato per facilitarne l’attuazione. Viene inoltre modificato l’articolo 15, paragrafo 1, stabilendo che le misure di esecuzione per i prodotti che consumano energia, quando il prodotto rientra nei criteri previsti, sono adottate come misure che modificano elementi non essenziali della direttiva e seguono la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3. Il paragrafo 10 dell’articolo 15 è riscritto per prevedere che eventuali disposizioni sul bilanciamento dei diversi aspetti ambientali seguano la medesima procedura. L’articolo 16, paragrafo 2, è aggiornato con la soppressione del richiamo alla vecchia procedura e con l’inserimento del rinvio alla procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 19, paragrafo 3, viene sostituito per prevedere l’applicazione dell’articolo 5 bis, paragrafi 1-4, e dell’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.
Allineamento delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE
Gli articoli 2, 3 e 4 sostituiscono nei rispettivi articoli 10 bis e 9 bis il rinvio alla direttiva 2005/32/CE "articolo 19, paragrafo 2" con il nuovo "articolo 19, paragrafo 3", così da riallineare tali direttive alla procedura di regolamentazione con controllo prevista per gli atti di esecuzione e per le modifiche non essenziali.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo pubblicato è del 20 marzo 2008, con entrata in vigore dal 21 marzo 2008.
Destinatari e recepimento
L’articolo 6 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva. Il considerando 8 precisa tuttavia che le modifiche introdotte hanno natura tecnica e riguardano soltanto le procedure di comitato, sicché non è necessario un recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali specifiche per questo scopo.
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