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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2129/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pescara per il reato di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lamentando che la Corte non si fosse espressa sul beneficio richiesto dalla difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche non fossero state richieste nel processo di primo grado e che, invocate in appello sulla sola base della condizione di incensurata, la richiesta fosse generica e manifestamente infondata. Inoltre il Tribunale aveva già tenuto conto delle condizioni soggettive della imputata determinando una sanzione pecuniaria molto contenuta (200 euro, prossima al minimo edittale), per cui non risultavano elementi nuovi da valorizzare per ulteriori riduzioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche (rilevate in base alla normativa penale vigente)

    La Corte ha interpretato che la sola condizione di incensuratezza non è sufficiente, di per sé, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e che, se il tribunale ha già considerato le condizioni soggettive fissando una pena minima, non sussistono profili per ulteriori riduzioni

Massime di principio

  • La richiesta di attenuanti generiche formulata solo in appello e non proposta in primo grado può risultare inammissibile o inefficace se basata su argomentazioni generiche o sulla sola incensuratezza.
  • La mera condizione di incensuratezza non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche: è necessario dimostrare elementi concreti e specifici della personalità o del fatto che giustifichino la diminuzione della responsabilità.
  • Se il giudice di primo grado ha già valorizzato le condizioni soggettive per contenere la pena (es. irrogando una sanzione prossima al minimo edittale), il giudice di appello non è tenuto a motivare ulteriormente il diniego di ulteriori attenuanti richieste in modo generico e manifestamente infondato.
  • In situazioni simili è consigliabile che la difesa proponga e documenti chiaramente le circostanze attenuanti sin dal primo grado e fornisca elementi specifici (comportamento, contesto, elementi personali rilevanti) per evitare l'inammissibilità o il rigetto in appello.
  • La proposizione tardiva di motivi favorevoli senza nuovi elementi probatori concreti comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche accessorie (es. contributi alla cassa delle ammende).

Testo integrale

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