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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29728/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; il ricorrente contestava che la revoca fosse intervenuta oltre il termine quinquennale e che, comunque, l'effetto estintivo connesso alla sospensione condizionale dovesse ritenersi già verificato. Il ricorso articolava due motivi: violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione per mancato esame dell'irragionevolezza dell'esecuzione del provvedimento a grande distanza temporale dalla commissione dei fatti e dall'irrogazione della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la correttezza della revoca del beneficio operata dalla Corte di appello di Palermo ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., rilevando che il momento rilevante per collegare la revoca è la data di commissione del reato successivo (luglio 2015 - marzo 2019) e non il passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (27/09/2022). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, pur essendo necessario l'accertamento definitivo del reato per l'effetto ostativo (a tutela della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.), il calcolo del quinquennio si riferisce alla data di consumazione. Conseguentemente il ricorso non ha trovato adesione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. si applica quando il beneficiario commette un nuovo reato; il momento rilevante per verificare la prevenzione dell'effetto estintivo è la data di commissione del reato successivo.

  • art. 167 cod. pen.

    Regola l'effetto estintivo degli effetti della condanna al decorso del termine quinquennale; la sua interpretazione va coordinata con l'art. 168 per valutare la sussistenza dell'ostacolo all'estinzione quando intervengono reati successivi.

  • art. 27, comma 1 Cost.

    Richiama la presunzione di non colpevolezza, che giustifica la necessità di un accertamento definitivo (sentenza passata in giudicato) prima che l'evento 'commissione del nuovo reato' possa produrre effetti ostativi all'estinzione.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 19 del 1956; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024)

    Orientamento consolidato secondo cui il momento a cui ancorare la revoca è la commissione del reato e non il passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta; inoltre, il quinquennio si riferisce alla data di consumazione ma l'effetto ostativo richiede l'accertamento definitivo del reato.

Massime di principio

  • Per valutare la revoca della sospensione condizionale occorre considerare la data di commissione del reato successivo, non la data del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
  • L'eventuale effetto estintivo previsto dall'art. 167 va calcolato con riferimento al quinquennio dalla data di consumazione, ma l'ostacolo a tale effetto opera solo se il reato successivo è stato accertato definitivamente (sentenza passata in giudicato), in osservanza della presunzione di non colpevolezza.
  • Il tempo trascorso tra la sentenza che ha concesso la sospensione e la successiva sentenza che accerta il reato è, di per sé, irrilevante ai fini della legittimità della revoca quando la condotta è stata commessa nel quinquennio rilevante.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione le date di consumazione dei reati e le date di passaggio in giudicato per determinare se sussiste l'ostacolo all'effetto estintivo o se la revoca è legittima.
  • Se si contesta la revoca per vizio di motivazione, è opportuno puntare su profili concreti di irragionevolezza o mancato esame di circostanze rilevanti, oltre che su eventuali errori nell'individuazione temporale del periodo quinquennale.

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