Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2008, ha rettificato la dichiarazione ai fini IRES e IRAP presentata da una società cooperativa di produzione e lavoro, ritenuta in realtà una società di fatto, imputando per trasparenza il reddito accertato a tre persone fisiche considerate soci occulti e amministratori di fatto. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la mancanza di prova del suo ruolo societario e la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio preventivo e del legittimo affidamento. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la partecipazione di fatto del contribuente alla gestione della cooperativa e dichiarando inammissibili alcune censure formulate in appello per difetto di specificità. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi: difetto di motivazione e motivazione apparente della sentenza; errata attribuzione del ruolo di socio/amministratore di fatto; violazione delle norme sulle presunzioni e sulla nozione di società di fatto e amministratore di fatto; omessa valutazione di una sentenza penale assolutoria e di un decreto di archiviazione; erronea declaratoria di inammissibilità delle censure in appello; omessa pronuncia sulla doglianza relativa al contraddittorio preventivo; omessa pronuncia sulla violazione dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento; omesso esame di fatti decisivi contrari alla tesi dell'Ufficio. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare assorbente: la controversia riguardava la configurabilità di una società di fatto, quindi richiedeva la partecipazione necessaria di tutti i soci; il giudizio di merito si era svolto senza il contraddittorio integro nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona affinché rinnovi il giudizio di merito con la partecipazione di tutti i soggetti necessari e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati scrutinati nel merito, perché assorbiti dal rilievo officioso della nullità processuale.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza dedotto con più motivi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti degli indizi
art. 2247 c.c.
richiamato per la nozione di società
art. 2639 c.c.
richiamato in relazione alla figura dell'amministratore di fatto
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel motivo relativo alla valutazione della sentenza penale
art. 115 c.p.c.
richiamato per la dedotta mancata valutazione delle prove documentali
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di specificità dei motivi di appello
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omissione di pronuncia
art. 10 L. n. 212 del 2000
richiamato per la dedotta violazione dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo sul legittimo affidamento
art. 23 Cost.
richiamato nel motivo sul legittimo affidamento
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo sul legittimo affidamento
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo sul legittimo affidamento
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla riunione di processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari
art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che impone la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro
art. 383, comma 3, c.p.c.
richiamato quale base del rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità per litisconsorzio necessario
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel ragionamento sulla natura dell'IRAP
art. 44 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel ragionamento sulla natura dell'IRAP
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità o meno di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti che compongono il rapporto dedotto, poiché la decisione non può utilmente esplicare i propri effetti se resa solo nei confronti di alcuni di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.
- Se la violazione del litisconsorzio necessario non è stata rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le sentenze emesse a contraddittorio non integro e rinviare la causa al primo giudice affinché il giudizio sia rinnovato con il contraddittorio integro.
- In tema di IRAP imputata per trasparenza, il litisconsorzio necessario dei soci sussiste nel giudizio di accertamento dell'imposta dovuta dalla società, analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi.
- Quando ricorre un vizio processuale assorbente e preliminare, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
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