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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2008, ha rettificato la dichiarazione ai fini IRES e IRAP presentata da una società cooperativa di produzione e lavoro, ritenuta in realtà una società di fatto, imputando per trasparenza il reddito accertato a tre persone fisiche considerate soci occulti e amministratori di fatto. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la mancanza di prova del suo ruolo societario e la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio preventivo e del legittimo affidamento. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la partecipazione di fatto del contribuente alla gestione della cooperativa e dichiarando inammissibili alcune censure formulate in appello per difetto di specificità. In cassazione il contribuente ha proposto nove motivi: difetto di motivazione e motivazione apparente della sentenza; errata attribuzione del ruolo di socio/amministratore di fatto; violazione delle norme sulle presunzioni e sulla nozione di società di fatto e amministratore di fatto; omessa valutazione di una sentenza penale assolutoria e di un decreto di archiviazione; erronea declaratoria di inammissibilità delle censure in appello; omessa pronuncia sulla doglianza relativa al contraddittorio preventivo; omessa pronuncia sulla violazione dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento; omesso esame di fatti decisivi contrari alla tesi dell'Ufficio. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare assorbente: la controversia riguardava la configurabilità di una società di fatto, quindi richiedeva la partecipazione necessaria di tutti i soci; il giudizio di merito si era svolto senza il contraddittorio integro nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona affinché rinnovi il giudizio di merito con la partecipazione di tutti i soggetti necessari e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati scrutinati nel merito, perché assorbiti dal rilievo officioso della nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza dedotto con più motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti degli indizi

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per la nozione di società

  • art. 2639 c.c.

    richiamato in relazione alla figura dell'amministratore di fatto

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione della sentenza penale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta mancata valutazione delle prove documentali

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di specificità dei motivi di appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omissione di pronuncia

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    richiamato per la dedotta violazione dello Statuto del contribuente e del legittimo affidamento

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo sul legittimo affidamento

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel motivo sul legittimo affidamento

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo sul legittimo affidamento

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo sul legittimo affidamento

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come base dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla riunione di processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari

  • art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma che impone la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato quale base del rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità per litisconsorzio necessario

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato nel ragionamento sulla natura dell'IRAP

  • art. 44 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato nel ragionamento sulla natura dell'IRAP

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità o meno di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti che compongono il rapporto dedotto, poiché la decisione non può utilmente esplicare i propri effetti se resa solo nei confronti di alcuni di essi.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità.
  • Se la violazione del litisconsorzio necessario non è stata rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le sentenze emesse a contraddittorio non integro e rinviare la causa al primo giudice affinché il giudizio sia rinnovato con il contraddittorio integro.
  • In tema di IRAP imputata per trasparenza, il litisconsorzio necessario dei soci sussiste nel giudizio di accertamento dell'imposta dovuta dalla società, analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi.
  • Quando ricorre un vizio processuale assorbente e preliminare, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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