Sentenza n. 483/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 887/2024 emessa in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 887/2024 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, nonché al rimborso delle spese legali. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2024. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che opererà soltanto su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà adempiere nei successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, considerata la modesta entità della somma, essa avrebbe avuto un valore meramente simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza da eseguire anche in favore della docente a tempo determinato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua una delle condizioni per proporre il giudizio di ottemperanza, ritenuta soddisfatta in presenza della sentenza passata in giudicato e non eseguita dall'Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto applicabile per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione della pronuncia giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in ragione dell'esiguo valore dell'obbligazione, avrebbe una funzione soltanto simbolica.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e contenente un obbligo puntuale di facere o di pagamento, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'infruttuosa scadenza del termine.
- La nomina di un commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla modesta entità dell'obbligazione, avrebbe una funzione esclusivamente simbolica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →