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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00698/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la palese infondatezza delle doglianze. La sentenza di merito resta ferma quanto alla responsabilità penale e alla pena inflitta per il tentato furto aggravato in concorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per un tentato furto aggravato commesso in concorso. Con il primo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, il secondo motivo è stato reputato inconferente perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e confermate in appello, in equivalenza con le aggravanti contestate.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale base della contestazione per il tentato delitto

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale fattispecie di furto tentato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante contestata

  • art. 625 n. 5 c.p.

    richiamato quale aggravante contestata

  • art. 616 c.p.p.

    evocato implicitamente nel dispositivo quanto alle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una critica aspecifica delle argomentazioni dei giudici di merito senza indicare concreti vizi logici o giuridici.
  • Non è ammissibile lamentare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche se la sentenza impugnata le ha già riconosciute, sia pure in bilanciamento o equivalenza con le aggravanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando la Corte ravvisi profili di palese infondatezza delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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