Regolamento (UE) 2016/291
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/291 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon d'Auvergne (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP), completando la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e non è stata oggetto di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche protette della denominazione "Jambon d'Auvergne" (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Jambon d'Auvergne", relativa a un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi operatori, produttori e autorità nazionali coinvolti nella tutela e nell'uso della IGP. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone l'assenza di opposizioni nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/291 della Commissione attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state sollevate opposizioni, con conseguente iscrizione della denominazione nel registro delle DOP e IGP.
Base normativa e contesto procedurale
L'atto è adottato in particolare sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la denominazione può essere registrata.
Contenuto della registrazione
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è ulteriormente collocata nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Ciò individua con precisione la categoria merceologica del prodotto tutelato.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per l'ordinamento dell'Unione e per gli operatori interessati alla tutela della denominazione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 registra la denominazione "Jambon d'Auvergne" come IGP. La denominazione è inoltre qualificata come appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale della registrazione
La registrazione è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda della Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non sono state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 51.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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