Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/291

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/291 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon d'Auvergne (IGP)]

Normativa europea32016R0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP), completando la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene perché la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e non è stata oggetto di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche protette della denominazione "Jambon d'Auvergne" (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Jambon d'Auvergne", relativa a un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi operatori, produttori e autorità nazionali coinvolti nella tutela e nell'uso della IGP. Non contiene esclusioni specifiche, ma presuppone l'assenza di opposizioni nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/291 della Commissione attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state sollevate opposizioni, con conseguente iscrizione della denominazione nel registro delle DOP e IGP.

Base normativa e contesto procedurale

L'atto è adottato in particolare sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la denominazione può essere registrata.

Contenuto della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Jambon d'Auvergne" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è ulteriormente collocata nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Ciò individua con precisione la categoria merceologica del prodotto tutelato.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per l'ordinamento dell'Unione e per gli operatori interessati alla tutela della denominazione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 registra la denominazione "Jambon d'Auvergne" come IGP. La denominazione è inoltre qualificata come appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La registrazione è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda della Francia è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non sono state notificate opposizioni ai sensi dell'articolo 51.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografiche protetteproprietà industriale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.