Regolamento (UE) 2016/225
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la ripartizione per Stato membro dei quantitativi residui non utilizzati nell’ambito del regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/1852. Fissa inoltre un nuovo periodo per la presentazione delle domande di aiuto, a partire dalla data di entrata in vigore e fino al 30 settembre 2016. Le regole operative del regolamento delegato 2015/1852 si applicano, mutatis mutandis, anche ai quantitativi assegnati con il presente atto.
Fissa il volume massimo per Stato membro e il nuovo termine per presentare domande di aiuto eccezionale all’ammasso privato per i quantitativi residui di taluni formaggi non utilizzati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/1852.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che hanno notificato alla Commissione l’intenzione di continuare ad avvalersi del regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi istituito dal regolamento delegato (UE) 2015/1852, nonché agli operatori che presentano domande di aiuto nell’ambito di tale regime. Riguarda esclusivamente i quantitativi residui non utilizzati del contingente complessivo di 68 123 tonnellate, ripartiti tra Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Il regolamento si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225: ripartizione dei quantitativi residui per l’ammasso privato di taluni formaggi
Il regolamento interviene nel quadro del regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato istituito dal regolamento delegato (UE) 2015/1852. Dalla premessa emerge che, dopo la scadenza del 15 gennaio 2016 per la presentazione delle domande, è rimasto inutilizzato un quantitativo complessivo di 68 123 tonnellate; la Commissione decide quindi di rimetterlo a disposizione degli Stati membri che avevano manifestato la volontà di proseguire nell’utilizzo del regime.
Contesto e finalità
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/1852. La finalità è eminentemente operativa: rendere nuovamente disponibile il quantitativo residuo non assegnato e distribuire tale volume tra gli Stati membri interessati, tenendo conto delle richieste già presentate entro il 15 gennaio 2016.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente i quantitativi non utilizzati del regime di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi. Gli Stati membri interessati sono Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito, che avevano notificato alla Commissione l’intenzione di continuare ad avvalersi del regime. Non sono disciplinati profili diversi dal riparto quantitativo e dalle modalità temporali per la presentazione delle nuove domande.
Riparto dei quantitativi
L’allegato al regolamento fissa i massimali nazionali per il quantitativo residuo complessivo di 68 123 tonnellate. La ripartizione è la seguente:
- Irlanda: 4 127 tonnellate
- Francia: 6 340 tonnellate
- Italia: 27 025 tonnellate
- Lituania: 2 616 tonnellate
- Paesi Bassi: 16 526 tonnellate
- Finlandia: 694 tonnellate
- Svezia: 2 126 tonnellate
- Regno Unito: 8 669 tonnellate
Tale riparto costituisce il limite massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito del regime eccezionale.
Regime applicabile e rinvio al regolamento delegato 2015/1852
Il regolamento precisa che, per l’attuazione dei quantitativi assegnati, continuano ad applicarsi le norme del regolamento delegato (UE) 2015/1852, ma con adattamenti necessari (“mutatis mutandis”). In sostanza, il presente atto non istituisce un regime autonomo, bensì riattiva e ridistribuisce una parte residua del regime già esistente, mantenendone la disciplina operativa di base.
Domande di aiuto e scadenze
Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2016. Il testo evidenzia dunque una nuova finestra temporale per accedere all’aiuto, distinta dal termine originario del 15 gennaio 2016 previsto dal regolamento delegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ripartizione del volume massimo per Stato membro
L’articolo 1 fissa, nell’allegato, il volume massimo del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per i quantitativi residui non utilizzati di formaggi. Il totale disponibile è pari a 68 123 tonnellate e viene ripartito tra gli Stati membri interessati: Irlanda 4 127 tonnellate, Francia 6 340, Italia 27 025, Lituania 2 616, Paesi Bassi 16 526, Finlandia 694, Svezia 2 126 e Regno Unito 8 669 tonnellate.
Applicazione delle norme del regolamento delegato (UE) 2015/1852
L’articolo 1 dispone che le norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l’attuazione del regime di aiuto all’ammasso privato si applicano, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell’allegato del presente regolamento.
Termine per la presentazione delle domande di aiuto
Ai sensi dell’articolo 2, le domande di aiuto possono essere presentate dalla data di entrata in vigore del regolamento; il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2016.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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