Regolamento (UE) 2016/861
Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apporta correzioni formali e sostanziali limitate a due regolamenti delegati già vigenti. Da un lato chiarisce che il metodo semplificato per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta può essere utilizzato solo dagli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants, senza imporne l’uso in modo automatico. Dall’altro lato corregge il criterio retributivo per l’individuazione del personale “rilevante” ai fini del profilo di rischio, includendo chi si colloca nella stessa fascia retributiva minima dei membri dell’alta dirigenza o di altri soggetti individuati dalle norme tecniche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Rettifica di due regolamenti delegati UE in materia di rischio di mercato su opzioni e warrants e di identificazione del personale rilevante ai fini del profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al quadro prudenziale dell’Unione, nonché ai criteri di individuazione del personale che incide in modo sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. Incide inoltre sulle regole tecniche relative al trattamento, nel metodo standardizzato per il rischio di mercato, dei rischi delle opzioni diversi dal rischio delta per gli enti che operano con opzioni e warrants. La rettifica opera sui regolamenti delegati (UE) n. 528/2014 e n. 604/2014 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/861
Il regolamento interviene per correggere alcuni errori presenti in due regolamenti delegati già adottati dalla Commissione nell’ambito della disciplina prudenziale bancaria. Le correzioni riguardano, rispettivamente, il trattamento dei rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e i criteri per identificare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.
Contesto e finalità
Il provvedimento si fonda sulle competenze delegate previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Nei considerando si precisa che l’ABE aveva elaborato i relativi progetti di norme tecniche di regolamentazione, poi adottati con i regolamenti delegati (UE) n. 528/2014 e n. 604/2014, ma che tali testi contenevano errori da rettificare. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di garantire una corretta applicazione delle norme nel più breve tempo possibile, giustificando l’entrata in vigore immediata il giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014. La nuova formulazione chiarisce che solo gli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants possono utilizzare il metodo semplificato. La rettifica è rilevante perché elimina un’ambiguità interpretativa: il metodo semplificato non viene configurato come obbligo automatico per tali enti, ma come facoltà limitata a questa categoria; allo stesso tempo viene corretta una formulazione che poteva impedire ad altri enti di farvi ricorso se ne ricorrevano i presupposti normativi.
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 604/2014
L’articolo 2 modifica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014. La nuova disposizione precisa che rientra tra il personale rilevante il soggetto cui, nel precedente esercizio finanziario, è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita a un membro dell’alta dirigenza o a un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all’articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14). La correzione rafforza il criterio quantitativo di selezione del personale con impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014
Sostituisce l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 precisando che solo gli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants possono utilizzare il metodo semplificato. La rettifica elimina l’impostazione precedente che poteva essere letta come obbligo per tali enti e come preclusione per altri soggetti.
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 604/2014
Sostituisce la lettera c) dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, chiarendo il criterio della remunerazione complessiva. Rientra tra i soggetti considerati rilevanti il personale cui, nel precedente esercizio finanziario, è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita a un membro dell’alta dirigenza o a un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all’articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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