Regolamento (UE) 2016/223
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come devono essere trattate le domande di rimborso dei dazi antidumping fondati sulla mancata valutazione delle richieste TEM/SEM e TI presentate da taluni produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione. In attuazione dell’articolo 266 TFUE e delle sentenze della Corte di giustizia, la Commissione riapre la valutazione solo per i casi rilevanti, mentre le autorità doganali nazionali devono sospendere la decisione sui rimborsi in attesa dell’esito. La procedura è limitata alle domande presentate in tempo utile e nella forma dovuta e prevede un termine di otto mesi per la verifica della Commissione.
Procedura per riesaminare le domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM/SEM) e di trattamento individuale (TI) nei procedimenti antidumping sulle calzature cinesi e vietnamite, in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali nazionali dell’Unione, alla Commissione europea e, indirettamente, agli importatori che hanno presentato domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale comunitario (o, dal 1° maggio 2016, delle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013). Riguarda i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, comprese le importazioni spedite dalla RAS di Macao. Il meccanismo opera per i produttori esportatori non inclusi nel campione che avevano chiesto il TEM/SEM o il TI; non disciplina in generale tutte le controversie antidumping, ma solo quelle collegate alle sentenze indicate e alle relative domande di rimborso pendenti.
Procedura di valutazione delle domande TEM/SEM e TI e esecuzione delle sentenze della Corte
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 dà attuazione alle sentenze della Corte di giustizia rese nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, relative ai dazi antidumping sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. La Commissione interviene per sanare l’illegittimità individuata dalla Corte, consistente nel mancato esame delle domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM/SEM) e di trattamento individuale (TI) presentate da produttori esportatori non inseriti nel campione.
Contesto procedurale e pronunce precedenti
L’atto si inserisce in una lunga sequenza procedurale iniziata con il dazio antidumping provvisorio del 2006 e con il successivo regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, che ha istituito dazi definitivi sulle importazioni di talune calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam. Le misure sono state poi estese e prorogate, anche con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Dopo le impugnazioni dei produttori esportatori interessati, la Corte di giustizia ha annullato gli atti nella parte relativa a tali soggetti, affermando che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste TEM/SEM e TI presentate dai produttori non inclusi nel campione.
Base giuridica e obbligo di esecuzione
La Commissione richiama l’articolo 266 TFUE, che impone alle istituzioni di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte, e l’articolo 14 del regolamento di base antidumping, che disciplina le modalità di riscossione dei dazi da parte degli Stati membri. Il regolamento applica il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il procedimento amministrativo può essere ripreso dal punto esatto in cui si è verificata l’illegittimità, lasciando fermi gli elementi della valutazione non interessati dall’annullamento.
Meccanismo operativo per le domande di rimborso
Il cuore della disciplina è il collegamento tra le domande di rimborso o sgravio presentate dagli importatori e la rivalutazione da parte della Commissione delle istanze TEM/SEM e TI dei produttori esportatori sottostanti. Le autorità doganali nazionali che ricevono una domanda fondata sull’articolo 236 del codice doganale comunitario devono trasmetterla alla Commissione insieme alla documentazione pertinente. La Commissione verifica preliminarmente se il produttore esportatore abbia effettivamente presentato la domanda TEM/SEM o TI; se la risposta è positiva, procede alla valutazione e, se del caso, reistituisce il dazio con regolamento di esecuzione, previa divulgazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base.
Ruolo delle autorità doganali nazionali e sospensione del rimborso
Le autorità doganali nazionali non possono decidere immediatamente sulla domanda di rimborso o sgravio: devono attendere la pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di evitare ritardi ingiustificati e si impegna a rispettare, per quanto possibile, il termine di otto mesi previsto per la valutazione, decorrente dal ricevimento delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali.
Limiti applicativi e termini rilevanti
La procedura non comporta un riesame generalizzato di tutte le domande TEM/SEM e TI presentate da produttori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione. Per ragioni di efficienza, la valutazione riguarda solo i casi in cui l’importatore abbia presentato una richiesta di rimborso in tempo utile e nella forma dovuta. Il regolamento richiama espressamente il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario per la presentazione della domanda di rimborso, escludendo che l’annullamento del regolamento antidumping costituisca un caso fortuito idoneo a prorogarlo.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per importatori, produttori esportatori e consulenti doganali, l’atto è rilevante perché condiziona il successo delle istanze di rimborso al previo passaggio presso la Commissione della domanda di valutazione TEM/SEM o TI. In concreto, il rimborso non può essere liquidato dalle dogane nazionali finché la Commissione non abbia concluso la propria verifica e, se necessario, adottato il regolamento di reisituzione del dazio applicabile. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ripresa del procedimento antidumping e oggetto della verifica
La Commissione dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 riaprendo il procedimento dal punto in cui è intervenuta l’illegittimità, ossia la mancata esame delle domande TEM/SEM e TI dei produttori esportatori non inclusi nel campione. La verifica riguarda i dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009.
Obbligo di trasmissione della domanda alla Commissione
Le autorità doganali nazionali che ricevono una domanda di rimborso o sgravio fondata sull’articolo 236 del codice doganale comunitario devono trasmettere alla Commissione la domanda e gli eventuali documenti giustificativi, quando il rimborso è richiesto perché un produttore esportatore non incluso nel campione avrebbe chiesto il TEM/SEM o il TI.
Termine di valutazione della Commissione
Entro otto mesi dal ricevimento della richiesta e dei documenti giustificativi, la Commissione verifica se il produttore esportatore abbia effettivamente presentato una domanda di TEM/SEM e TI. Se la domanda risulta effettivamente presentata, la Commissione la valuta e, dopo la divulgazione delle informazioni prevista dall’articolo 20 del regolamento di base, reistituisce con regolamento di esecuzione il dazio adeguato.
Sospensione della decisione doganale sul rimborso
Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che reistituisce i dazi prima di pronunciarsi sulla domanda di rimborso o sgravio dei dazi antidumping.
Ambito soggettivo ristretto ai casi rilevanti
Per ragioni di efficienza, la Commissione non riesamina in via generale tutte le richieste TEM/SEM e TI dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione; limita la valutazione ai casi collegati a domande di rimborso presentate all’autorità doganale nazionale in tempo debito e nella forma dovuta. Le importazioni di altri operatori che intendano invocare le sentenze sono considerate solo se il rimborso è stato chiesto entro il termine di tre anni previsto dall’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario.
Effetti della sentenza e base giuridica
Il regolamento richiama l’effetto erga omnes delle sentenze di annullamento e l’obbligo delle istituzioni di adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 266 TFUE. La base giuridica per l’intervento della Commissione è l’articolo 14 del regolamento di base, che consente di stabilire le modalità di riscossione da parte degli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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