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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22505/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che, con riferimento a fatti del 29/05/2023 (accensione/esplosione di fuochi d'artificio in una pubblica via), aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ritenendo che non fosse configurabile il reato di cui all'art. 703 c.p. Il Pubblico Ministero deduce inosservanza o errata applicazione dell'art. 703 c.p., sostenendo che il GIP non avrebbe adeguatamente motivato il richiamo a precedenti di legittimità, non avrebbe valutato correttamente gli elementi costitutivi dell'elemento oggettivo del reato (mancanza di licenza; luogo abitato o adiacenze; lunga pubblica via o direzione di essa) e che, essendo reato di pericolo presunto, il giudice non doveva accertare l'effettiva presenza di persone per ritenere integrata la fattispecie. Il PM ritiene che dagli atti emergano elementi (case, autovetture, sette batterie da 100 colpi) che dimostrerebbero la commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio che l'art. 703 c.p. è un reato di pericolo e le relative interpretazioni di legittimità, ma ha ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto (valutazione dei luoghi dalle videoriprese, presenza di abitazioni/auto, pericolosità concreta) che non è consentita in sede di cassazione, salvo vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice del merito. Poiché la decisione del GIP non risultava affetta da tali vizi manifesti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte spese causa, per la qualità soggettiva del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose)

    La norma tutela l'incolumità pubblica come reato di pericolo: rileva la possibilità concreta che esplosioni di ordigni in luogo abitato o su pubblica via, senza le cautele richieste dall'autorizzazione, compromettano l'incolumità delle persone. Per l'aggravante del secondo comma rileva la presenza effettiva di persone; la locuzione 'lungo la pubblica via' e 'in direzione di essa' includono luoghi di pubblico transito e fatti compiuti anche in luogo privato da cui proiettili/oggetti pericolosi possano raggiungere la pubblica via.

  • art. 129 cod. proc. pen. (proscioglimento)

    Richiamato dal GIP quale norma che ha consentito il proscioglimento 'perché il fatto non sussiste' alla luce della valutazione delle videoriprese e dell'assenza di elementi che integrassero il reato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1321 del 18/11/1994)

    Ha chiarito che l'esplosione anche di petardi può integrare il reato di cui all'art. 703 c.p. in quanto reato di pericolo; il semplice tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021)

    Principio processuale: in cassazione è preclusa la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto e la scelta di parametri di ricostruzione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; la Corte di legittimità può censurare la motivazione del giudice del merito solo per vizi di illogicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • Per i reati c.d. di pericolo (art. 703 c.p.) il giudice valuta la sussistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica in base agli elementi probatori: presenza di luogo abitato, adiacenze o pubblica via e modalità dell'accensione/esplosione sono elementi decisivi.
  • La presenza effettiva di persone sulla pubblica via incide soprattutto sull'aggravante del secondo comma; per il reato base è rilevante la possibilità concreta di mettere in pericolo l'incolumità, non necessariamente la presenza materiale di persone al momento dell'esplosione.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rilettura o riconsiderazione del merito dei fatti (es. rivalutazione di videoriprese, interpretazione delle immagini, ricostruzione dei luoghi): il ricorso è ammissibile solo se censura vizi di diritto o macroscopici vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà).
  • Se si rappresenta un quadro probatorio che si vuole valorizzare in sede di impugnazione, occorre articolare censure giuridiche mirate (errata applicazione della norma, contraddizione/insufficienza manifesta della motivazione), non semplici richieste di diversa valutazione probatoria.
  • Per il PM, nelle indagini preventive, è utile documentare chiaramente elementi come la licenza o la sua assenza, la tipologia e potenza dei manufatti pirotecnici, la natura del luogo (centro abitato/adiacenze/pubblica via) e l'eventuale presenza di persone, al fine di costruire censure di diritto non eliminabili con una semplice rivalutazione di merito.

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