Cassazione Civile, Ordinanza n. 03745/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario in ogni opposizione esecutiva relativa a espropriazione presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi promossa da un condominio nei confronti della propria debitrice, sono stati pignorati i crediti retributivi della debitrice verso il suo datore di lavoro e il giudice dell'esecuzione ne ha disposto l'assegnazione nei limiti del quinto. La debitrice ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione di merito, ma il controllo della Corte si è concentrato d'ufficio sul difetto di integrità del contraddittorio, poiché nel giudizio di opposizione non era stato evocato il terzo pignorato (il datore di lavoro), litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi era il rimedio esperito contro l'ordinanza di assegnazione, ma il suo esame è stato assorbito dal rilievo della nullità per difetto di contraddittorio.
artt. 543 e ss. c.p.c.
Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione esecutiva come litisconsorte necessario.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Richiamato in via generale come norma che impone la rimessione al primo giudice quando il giudizio di merito sia affetto da violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi precedenti.
art. 383, comma 3, c.p.c.
È la base del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione della decisione viziata da difetto di contraddittorio.
art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per estendere il medesimo principio del litisconsorzio necessario anche alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata evocazione del litisconsorte necessario determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se la violazione del litisconsorzio necessario non è stata rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le decisioni emesse e rimettere la causa al giudice di primo grado.
- Il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato opera anche nelle procedure esecutive di riscossione coattiva a mezzo ruolo, in coerenza sistematica con l'espropriazione presso terzi.
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