Sentenza n. 2958/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento giudiziale del credito di euro 106.149.81 e la doverosa restituzione dello stesso indebitamente detenuto dal Comune di Benevento oltre interessi e rivalutazione a favore della SO.CO.GEN S.R.L. versati da quest'ultima a titolo di oneri di urbanizzazione e di costi di costruzione in dipendenza del rilascio e poi della scadenza del permesso di costruire n. 1476 del 06.10.2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, anche implicito, della restituzione di euro 106.149,81 versati per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi a un permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio già promosso davanti al Tribunale ordinario, chiedendo l’accertamento del proprio credito e la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme versate in relazione al permesso di costruire n. 1476 del 6 ottobre 2009. La pretesa restitutoria era fondata sull’assunta perdita di efficacia del titolo edilizio, poiché i lavori non sarebbero stati iniziati e ultimati nei termini previsti. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che i pagamenti sarebbero stati effettuati con fondi della società acquirente dell’area, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della successiva voltura del permesso di costruire a favore di altra società. Nel merito, la ricorrente ha sostenuto che la scadenza del titolo operasse indipendentemente dall’adozione di un nuovo provvedimento formale di decadenza. Il Comune ha invece dedotto che il permesso fosse ancora efficace, anche perché il precedente provvedimento di decadenza era stato annullato dal TAR e il relativo appello era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita ogni questione sulla legittimazione attiva. Ha rilevato che il precedente provvedimento comunale di decadenza del permesso di costruire era stato annullato con sentenza passata in giudicato e che il Comune non aveva adottato un nuovo formale provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001. Secondo il Collegio, la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, richiede l’intermediazione di un provvedimento amministrativo formale, previa istruttoria e nel contraddittorio con il privato; in assenza di tale atto, il titolo deve essere considerato vigente. La successiva voltura del permesso a favore di altra società costituiva inoltre un elemento incompatibile con la tesi della definitiva inefficacia del titolo. Il TAR ha quindi escluso, allo stato, il presupposto per la restituzione degli oneri, precisando che l’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. può sorgere quando il privato rinunci al permesso o quando intervenga la decadenza del titolo, poiché in tali casi viene meno la causa del pagamento; nessuna rinuncia era stata tuttavia allegata dalla ricorrente. Restano impregiudicate eventuali pretese privatistiche della società nei confronti dei soggetti subentrati. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la riassunzione del giudizio davanti al TAR dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 15 d.P.R. 380/2001
La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio o ultimazione dei lavori richiede un formale provvedimento dichiarativo dell’amministrazione, adottato previa istruttoria e nel rispetto del contraddittorio con il privato.
art. 2033 c.c.
La restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è dovuta quando il permesso sia stato rinunciato o sia intervenuta la decadenza del titolo, facendo venir meno la causa del pagamento; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva.
art. 71, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato dal Comune in relazione all’asserita mancata tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
art. 81, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato dal Comune per chiedere la dichiarazione di perenzione del giudizio; l’istanza è stata respinta poiché l’istanza di prelievo è stata convertita in istanza di fissazione dell’udienza.
Massime di principio
- La perdita di efficacia del permesso di costruire per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini previsti dall’art. 15 d.P.R. 380/2001, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, richiede un formale provvedimento amministrativo di accertamento, adottato previa istruttoria e nel contraddittorio con il privato; in assenza di tale provvedimento il titolo edilizio continua a essere considerato vigente.
- La restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione presuppone che il titolo edilizio sia stato rinunciato oppure che ne sia stata formalmente dichiarata la decadenza, poiché solo in tali casi viene meno la causa del pagamento ai sensi dell’art. 2033 c.c.
- L’annullamento giudiziale di un precedente provvedimento di decadenza del permesso di costruire impedisce di considerare automaticamente divenuto inefficace il titolo per il solo decorso dei termini, in mancanza dell’adozione di un nuovo provvedimento formale di decadenza.
- La voltura del permesso di costruire a favore di un soggetto subentrante costituisce un elemento indicativo della perdurante efficacia del titolo e non consente di fondare, in assenza di rinuncia o formale decadenza, una pretesa restitutoria degli oneri concessori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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