Cassazione Penale, Sentenza n. 51257/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata truffa per impossessamento di generi alimentari (valore circa euro 65,00). I motivi di ricorso: 1) non applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in considerazione della sua situazione economica; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata considerazione della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p. e del risarcimento del danno intervenuto prima del giudizio, nonché carenza di motivazione sulla recidiva; 4) mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. (sanzioni sostitutive) ritenuto applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: 1) ha ritenuto non provato lo stato di necessità ex art. 54 c.p., perché non emergono elementi che attestino una indigenza tale da rendere inevitabile il comportamento; 2) ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in presenza della recidiva reiterata e specifica, secondo un principio consolidato di giurisprudenza; 3) ha dichiarato adeguata e sufficiente la motivazione della Corte di appello circa l'applicazione della recidiva e la valutazione delle circostanze attenuanti (anche in relazione all'equivalenza tra attenuanti e recidiva) e ha ricordato che la recidiva può impedire la prevalenza delle attenuanti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p.; 4) ha escluso l'applicabilità dell'art. 545-bis c.p.p. al caso di specie perché la riforma introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 è entrata in vigore in data posteriore rispetto alla sentenza impugnata (entrata differita al 30/12/2022 per effetto dell'art. 99-bis introdotto dal d.l. 31/10/2022 n.162). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che lo stato di necessità non può essere riconosciuto in assenza di elementi probatori che dimostrino una situazione di indigenza tale da rendere inevitabile il comportamento; è richiesto il carattere di inevitabilità e proporzionalità dell'atto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando è riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, poiché quest'ultima attesta un elevato grado di colpevolezza e maggiore pericolosità sociale.
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la valutazione della circostanza attenuante è stata effettuata adeguatamente; l'elemento del modesto valore dei beni non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento della circostanza ex art. 62 se sussistono elementi di pericolosità e recidiva.
art. 69 cod. pen.
L'ultimo comma impedisce che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata e specifica; la Corte ha ritenuto che, anche riconoscendo attenuanti, non sarebbe possibile far prevalere queste ultime sulla recidiva.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Le sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma non potevano essere applicate alla sentenza del 14/11/2022 perché la norma ha efficacia solo successivamente (vacatio legis esaurita il 10/11/2022 ma poi l'entrata in vigore è stata prorogata al 30/12/2022).
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) e d.l. 31/10/2022, n. 162 (art. 99-bis)
La Corte ha richiamato la normativa e la proroga di efficacia (art. 99-bis) che ha spostato l'entrata in vigore della Riforma, impedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni sostitutive.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 1489 del 19/10/2020, Serra; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco; Sez. 5, n. 33788 del 05/05/2023, Spagnolo)
Richiamati principi giurisprudenziali: 1) la tenuità non è compatibile con la recidiva reiterata e specifica; 2) sul tema della recidiva è sufficiente una motivazione succinta che mostri la continuità del processo delinquenziale; 3) precisazioni sull'entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Massime di principio
- La causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede prova di una situazione di indigenza tale da rendere inevitabile il comportamento: la mera difficile condizione economica non è sufficiente senza elementi concreti che dimostrino l'inevitabilità e la proporzionalità dell'atto.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile se è riconosciuta la recidiva reiterata e specifica: la recidiva può escludere la non punibilità per tenuità a causa del rilievo della pericolosità sociale e del grado di colpevolezza.
- Il giudice, quando valuta la recidiva, deve motivare la decisione; tale motivazione può essere succinta purché renda intellegibile che la condotta costituisce prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
- La recidiva reiterata e specifica può impedire che circostanze attenuanti, anche se riconosciute, prevalgano sul trattamento sanzionatorio; va verificata l'eventuale effetto impeditivo ai sensi dell'art. 69 c.p.
- Prima di invocare l'applicazione di una nuova disposizione più favorevole (ius novum), occorre verificare la reale data di entrata in vigore: la norma non è automaticamente applicabile se la sua efficacia è stata differita o prorogata.
- La riparazione del danno intervenuta prima del giudizio e la valutazione delle attenuanti devono risultare espressamente valutate e motivate dal giudice; l'assenza di specifici elementi probatori può giustificare il rigetto dell'attenuante.
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