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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo l'Amministrazione, la CTR non avrebbe spiegato adeguatamente perché fosse inattendibile la stima dell'UTE relativa all'immobile censito alla partita catastale 1014929, determinata sulla base dei valori risultanti dall'accatastamento del 1988/89 e dalla denuncia di variazione del 1994, ai fini della ricostruzione del valore al 31 dicembre 1992. La controversia riguardante l'altro immobile, censito alla partita 7328 e acquistato nel 1999, non era più oggetto di impugnazione ed era coperta da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficientemente logico, rilevando che il valore riferito al 31 dicembre 1992 non poteva essere desunto in modo incontrovertibile dai dati del 1988/89 e del 1994, poiché la denuncia del 1994 era intervenuta dopo una variazione della consistenza e delle potenzialità reddituali dell'immobile. La valutazione dell'attendibilità della stima e della congruità del valore dichiarato costituiva un apprezzamento di merito, non censurabile in cassazione in assenza di lacune o contraddizioni logiche. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di rettifica INVIM. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17

    Il valore dell'immobile rilevante ai fini dell'INVIM doveva essere determinato con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1992. La Corte ha ritenuto non sufficientemente provato che tale valore potesse essere ricostruito in modo certo mediante il semplice raffronto tra dati catastali del 1988/89 e una denuncia di variazione del 1994.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre soltanto in presenza di lacune, incoerenze o incongruenze logiche tali da impedire di comprendere il criterio decisionale seguito dal giudice di merito. Non consente invece di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire la ricostruzione del giudice con quella della parte.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia attribuito alle prove un peso diverso da quello auspicato dalla parte: occorre dimostrare una motivazione realmente lacunosa, contraddittoria o illogica.
  • Quando un accertamento fiscale riguarda il valore di un bene in una data precisa, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare il valore riferibile proprio a quella data; valori anteriori o posteriori non sono automaticamente equivalenti, soprattutto se nel frattempo sono intervenute variazioni della consistenza o delle caratteristiche reddituali del bene.
  • Una stima basata su dati catastali e dichiarazioni relative ad annualità diverse può essere contestata se non dimostra il collegamento concreto tra quei dati e il valore del bene nel periodo fiscalmente rilevante.
  • La valutazione della congruità di una stima e dell'attendibilità degli elementi probatori appartiene normalmente al giudice di merito e può essere riesaminata in cassazione solo per vizi logici evidenti, non per una diversa interpretazione dei fatti.
  • Le questioni non specificamente impugnate in cassazione diventano definitive per formazione del giudicato e non possono più essere rimesse in discussione nel medesimo giudizio.

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