Cassazione Penale, Sentenza n. 34840/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 20/02/2025 che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione e condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di euro 191.014,20. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per mancato approfondimento, da parte del giudice di rinvio, della pluriennale inerzia difensiva del Monachelli e del rilievo di accuse di omicidio mosse da più soggetti; (2) erronea applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen., deducendo che una precedente ordinanza (11/07/2023) aveva ridotto l'indennizzo del 20% per lieve colpa dell'istante e che tale determinazione era stata oggetto di acquiescenza, formando quindi giudicato sulla quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: in caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio conserva autonomia di valutazione e può integrare/riargomentare le risultanze probatorie purché non fondi la nuova decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Cassazione; la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul ruolo degli elementi probatori citati dalla resistente. Il secondo motivo è stato invece accolto: la quantificazione dell'indennizzo già operata nel giudizio rescissorio, in assenza di impugnazione sulla misura, aveva formato giudicato e non poteva essere aumentata dal giudice di rinvio; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ammontare dell'indennizzo e ha disposto la rideterminazione conforme al dispositivo (cioè in conformità al precedente giudicato sulla misura).
Norme richiamate
art. 624 cod. proc. pen.
La norma è invocata in rapporto alla riduzione dell'indennizzo per ipotesi di colpa concorrente; la Corte ha ritenuto che la precedente determinazione della riduzione, non impugnata, avesse formato giudicato e pertanto non poteva essere aumentata dal giudice di rinvio
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei limiti dei poteri del giudice di rinvio rispetto all'assunzione di nuove prove: le prove vanno disposte se indispensabili ai fini della decisione
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato sul potere di rinnovazione dell'istruttoria: il giudice di rinvio può integrare l'istruttoria solo per prove rilevanti e necessarie ai fini della decisione
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha ampia autonomia di valutazione e può integrare o riformulare la motivazione e rivalutare le prove, purché eviti di basare la nuova decisione sugli stessi argomenti già censurati come illogici.
- Le questioni su cui si è formato giudicato interno (per esempio la quantificazione dell'indennizzo non impugnata dalle parti) vincolano il giudice di rinvio: tali aspetti non possono essere riconsiderati in sede di rinvio.
- La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione decisa in una fase precedente e non impugnata costituisce limite alla possibilità di aumentare l'importo in sede di rinvio; eventuali riduzioni o modifiche richiedono che la materia non abbia raggiunto la definitività o che vi siano mezzi processuali per superare il giudicato.
- Le richieste di acquisizione di nuove prove, in sede di rinvio, devono essere valutate secondo i criteri di rilevanza e indispensabilità (art. 603 e art. 627 c.p.p.): il giudice non è tenuto a riaprire l'istruttoria in modo automatico.
- Se la decisione di merito si fonda su valutazioni di fatto alternative a quelle censurate dalla Cassazione e adeguatamente motivate, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio convincimento a quello del giudice di merito.
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