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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33305/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di responsabilità per porto ingiustificato di arma (art. 4 legge n. 110/1975). L'imputato contestava: 1) la qualificazione dell'oggetto sequestrato come arma impropria/coltello (si trattava di un 'coltello card' con lama di 9 cm inserita in una tessera di plastica), sostenendo che non risultava la destinazione all'offesa e che andavano valutate le circostanze di tempo, luogo e destinazione dell'oggetto; 2) l'esclusione delle circostanze attenuanti ex art. 131-bis c.p. e dell'ipotesi di lieve entità ex art. 4 comma 3 L. 110/1975, per le ridotte dimensioni della lama, la modalità di custodia nel portamonete e la scarsità e vetustà dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e l'ha respinto. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 4 L. 110/1975 da parte dei giudici di merito: la lama di 9 cm e l'estremità appuntita sono idonee a qualificare l'oggetto come arma da taglio; la mancata giustificazione fornita al momento del controllo (e l'assenza di elementi che collegassero l'oggetto ad attività lecite) legittimano la valutazione di porto ingiustificato; la modalità di occultamento (nel portamonete, sulla persona) e le circostanze di tempo e luogo hanno valorizzato il pericolo. Quanto alle attenuanti, la Corte ha ritenuto non applicabile la lieve entità e non ha riconosciuto l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis, motivando sulla pericolosità dell'arma, la facile occultabilità, la mancata collaborazione e i precedenti. Pertanto resta ferma la condanna di primo grado confermata in appello, con riforma del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello che aveva concesso la sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • Legge n. 110 del 1975

    art. 4, comma 2 e comma 3

    L'art. 4 comma 2 distingue armi proprie e improprie; le armi improprie sono valutate in relazione alla loro idoneità ad offendere. Per la lieve entità (comma 3) vanno considerate dimensioni, modalità del fatto e personalità del reo, ma la configurabilità è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

  • Codice penale

    La Corte conferma che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità non è compatibile se non ricorre la circostanza attenuante della lieve entità; valutazione negativa se emerge pericolosità, occultamento e mancata giustificazione.

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

    La Cassazione richiama che l'abrogazione dell'art. 80 R.D. ha reso irrilevanti le dimensioni minime per escludere la qualificazione come arma da punta o taglio; anche lame di piccole dimensioni possono essere armi.

  • T.U.L.P.S. e relativo regolamento

    art. 30 T.U.L.P.S.; art. 45 regolamento

    Richiamate per definire il concetto di arma propria e arma bianca, a fini di distinzione tra armi proprie e improprie e relative implicazioni sanzionatorie (detenzione vs porto).

Massime di principio

  • Un oggetto è arma impropria se, pur non essendo destinato alla offesa, risulta idoneo a ledere: la valutazione si fonda su caratteristiche oggettive (es. lama, punta) e non solo sulle dimensioni.
  • Per il 'giustificato motivo' ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 la dichiarazione di giustificazione deve essere fornita nell'immediatezza del controllo ed è valutabile dal personale operante; giustificazioni fornite a posteriori hanno scarso valore probatorio.
  • L'abrogazione del R.D. 773/1931 significa che anche coltelli di piccole dimensioni possono essere qualificati come arma da taglio a effetti penali.
  • La causa di lieve entità e la esclusione della punibilità ex art. 131-bis richiedono una valutazione complessiva: dimensioni e modalità del porto, contesto temporale/territoriale, personalità e precedenti dell'imputato. La mera ridotta dimensione della lama o la sua abituale destinazione non garantiscono automaticamente l'attenuante.
  • La modalità di occultamento (sulla persona, in portamonete o in luoghi che consentono pronta fruizione) è elemento che aumenta la valutazione di pericolosità e può giustificare il rigetto di attenuanti o dell'esimente di particolare tenuità.

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