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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20355/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisizione del complesso aziendale di una casa di cura fallita da parte di una nuova società, la quale, in base a un accordo sindacale concluso con la curatela fallimentare ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/1990, si era impegnata ad assumere un numero predeterminato di lavoratori. Un dipendente, già inquadrato in passato nel livello A3, fu riassunto dalla nuova società con inquadramento inferiore (A2/A secondo quanto emerge dal testo delle decisioni di merito), e chiese il riconoscimento del precedente livello e delle differenze retributive. Il Tribunale e la Corte d'appello accolsero la domanda ritenendo che l'accordo imponesse il mantenimento della qualifica/inquadramento risultante dagli allegati, nei quali il lavoratore era indicato in A3. La società ricorse per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. sull'interpretazione del contratto: secondo la ricorrente, i giudici di merito si sarebbero fermati al dato letterale senza ricostruire la comune intenzione delle parti e senza considerare che l'accordo era stato concluso nell'ambito di una procedura concorsuale ex art. 47 L. n. 428/1990, procedura che esclude la continuità ex art. 2112 c.c.; inoltre, il richiamo alla 'qualifica' nell'accordo andava inteso, secondo la società, come riferimento alla sola mansione e non al livello di inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente denunciando violazione dei canoni ermeneutici, mirassero in realtà a sollecitare una diversa interpretazione dell'accordo collettivo già compiutamente valutato dalla Corte d'appello con motivazione logica e coerente. La Cassazione ha ribadito che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per censurarla in sede di legittimità, non basta contrapporre una lettura alternativa più favorevole, occorrendo indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni ermeneutici dei contratti possono essere censurati in cassazione solo se si indica in modo specifico quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 47 L. n. 428/1990, comma 5

    Nel contesto di trasferimento di azienda in crisi o sottoposta a procedura concorsuale, la disciplina speciale esclude l'applicazione automatica dell'art. 2112 c.c.; tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisiva la specifica pattuizione contenuta nell'accordo sindacale.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte richiama la norma solo per escluderne la diretta applicazione nel caso di trasferimento di azienda in procedura concorsuale, evidenziando che il diritto del lavoratore discendeva invece dall'accordo negoziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge denunciabile in cassazione non può risolversi in una contestazione del risultato interpretativo scelto dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e l'interpretazione è plausibile.

  • art. 325 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, sulla base del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione assente o incoerente.
  • La parte che impugna l'interpretazione negoziale deve indicare specificamente quali canoni degli artt. 1362 ss. c.c. siano stati violati e in quale passaggio la decisione se ne sia discostata; non è sufficiente opporre una lettura alternativa più favorevole.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non sostituisce la propria lettura a quella adottata dal giudice di merito se quest'ultima è sorretta da motivazione logica e coerente.
  • In una vicenda di trasferimento di azienda in procedura concorsuale, il diritto del lavoratore al mantenimento del livello o della qualifica può derivare da uno specifico accordo sindacale, indipendentemente dall'applicazione automatica dell'art. 2112 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaAppalto
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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