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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08255/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un nuovo comando dei Vigili del Fuoco. L'impresa appaltatrice aveva proposto in giudizio varie pretese risarcitorie e compensative fondate su numerose riserve iscritte in contabilità, lamentando: ritardata consegna del cantiere, sconvolgimento del programma dei lavori dopo un atto di sottomissione e una perizia di variante, maggiori costi per il prolungamento dell'appalto e per l'indisponibilità delle aree, errori o omissioni nella contabilizzazione dei SAL, mancata contabilizzazione di opere eseguite, mancato riconoscimento dell'equo compenso e danni da sospensione illegittima dei lavori. Le amministrazioni resistenti si costituivano e proponevano anche ricorso incidentale, contestando l'inammissibilità di documenti prodotti in appello a sostegno della loro domanda riconvenzionale relativa a lavori eseguiti in danno. In Cassazione l'impresa ha articolato sette motivi principali, tutti centrati su violazioni di legge e vizi motivazionali, nonché sull'asserita errata interpretazione dell'atto di sottomissione e sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici; le amministrazioni hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale ex art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'impresa appaltatrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle amministrazioni. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi principali: in più casi per difetto di autosufficienza, novità della questione, mancata specifica censura della ratio decidendi, oppure perché le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha dato rilievo al fatto che la decisione di merito aveva interpretato l'atto di sottomissione e il collegato atto aggiuntivo nel senso della rinuncia dell'appaltatore a diverse riserve; ha escluso la fondatezza della censura sui SAL perché il capitolato prevedeva un importo minimo e non massimo per gli stati di avanzamento; ha confermato che la sospensione era legittima in quanto funzionale alla perizia di variante e che, comunque, la riserva era tardiva. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto non adeguatamente attaccata la ratio decidendi sulla documentazione prodotta in appello, relativa a un impegno di spesa già formato prima delle preclusioni istruttorie. Le spese tra le parti costituite sono state compensate; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1324 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1362 e 1363 c.c. per sostenere l'interpretazione dell'atto di sottomissione e della rinuncia alle riserve; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti privati è accertamento di fatto riservato al merito

  • art. 1362 c.c.

    norma ermeneutica richiamata dalla ricorrente; la Cassazione ricorda che per censurare l'interpretazione occorre dedurre specifiche violazioni dei canoni interpretativi e riportare il testo dell'atto rilevante

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica dell'atto di sottomissione e dell'atto aggiuntivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione a omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la Corte rileva che le censure erano formulate in modo promiscuo e non specifico

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'amministrazione; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva escluso la sussistenza di un inadempimento colposo imputabile all'amministrazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra inadempimento e danno, ma non ritenuto decisivo per le censure proposte

  • art. 1660 c.c.

    richiamato in tema di variazioni necessarie del progetto; la Corte non ravvisa specifiche violazioni della decisione impugnata

  • art. 1661 c.c.

    richiamato in tema di variazioni ordinate dal committente; la censura è ritenuta generica e inidonea a colpire la ratio decidendi

  • art. 25 D.M. n. 145/2000

    richiamato in relazione alle sospensioni illegittime e al diritto a indennizzo; la Corte respinge la censura perché la sospensione era stata ritenuta legittima per la necessità di una perizia di variante

  • artt. 133 e 134 d.P.R. n. 554/1999

    richiamati dalla ricorrente su sospensioni e disciplina dell'appalto; la Corte rileva la mancanza di specifico collegamento con la ratio della decisione impugnata

  • art. 2968 c.c.

    richiamato con riferimento alla presunta decadenza nell'iscrizione delle riserve; la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava sulla decadenza ma sulla rinuncia alle pretese

  • art. 2969 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2968 c.c. sulla decadenza; non decisivo rispetto alla ratio decidendi

  • artt. 16, 54 e 64 R.D. n. 350/1895

    richiamati sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici; la Corte ne constata l'inidoneità a scalfire la decisione di merito, in quanto le censure non erano specifiche

  • art. 26 D.M. n. 145/2000

    richiamato in tema di riserve e appalto pubblico; non incide sulla ratio di inammissibilità

  • artt. 114 e 169 d.P.R. n. 554/1999

    richiamati per la contabilizzazione dei lavori e gli stati di avanzamento; la Corte conferma che il capitolato prevedeva un importo minimo per i SAL

  • art. 29 D.M. n. 145/2000

    richiamato in tema di contabilizzazione e interessi; la doglianza è stata ritenuta generica o nuova

  • artt. 33, 35 e 36 d.P.R. n. 1062/1963

    richiamati nella doglianza sui SAL; non affrontati nel merito per difetto di specificità

  • art. 18 capitolato speciale di appalto

    la Corte lo interpreta nel senso che indicava un importo minimo e non massimo per la formazione dello stato di avanzamento lavori

  • art. 31-bis L. n. 109/1994

    richiamato per la domanda relativa alla riserva sulla mancata contabilizzazione di opere; la censura è stata ritenuta inammissibile o non autosufficiente

  • artt. 196 e 198 d.P.R. n. 554/1999

    richiamati in tema di contabilizzazione e prova dei lavori eseguiti; non decisivi nel giudizio di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sui maggiori costi e sulle opere non contabilizzate; la Corte richiama la mancanza di prova in merito alla riserva n. 15

  • art. 10 D.M. n. 145/2000

    richiamato in tema di equo compenso per variazioni progettuali; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza

  • artt. 24 e 25 D.M. n. 145/2000

    richiamati per la sospensione dei lavori e il diritto a indennizzo; la Corte conferma la legittimità della sospensione per perizia di variante

  • art. 133 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato in tema di sospensione dei lavori e riserve; non supera il vaglio di specificità

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la produzione documentale in appello; la Corte conferma l'inammissibilità dei documenti per mancata prova della causa non imputabile e perché non era rilevante il criterio dell'indispensabilità

  • art. 1453 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento della corte di merito, che ha escluso l'inadempimento dell'amministrazione

  • art. 1454 c.c.

    richiamato nel medesimo contesto, a conferma dell'insussistenza dell'inadempimento dedotto

  • art. 345 della legge n. 2248/1865, all. f)

    richiamato per affermare la legittimità del recesso dell'amministrazione dal contratto

  • art. 116 d.P.R. n. 554/1998

    richiamato per gli interessi sui ritardi nella corresponsione dei SAL; la Corte lo applica nel quadro della disciplina dei pagamenti in acconto

  • art. 46, comma 18, L. n. 69/2009

    richiamato per la disciplina dell'art. 345 c.p.c. applicabile ai documenti prodotti in appello

  • art. 27 D.M. n. 145/2000

    non esplicitamente riportato nel testo fornito

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali e delle clausole di rinuncia in un appalto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, motivazione illogica o assenza di autosufficienza del ricorso.
  • In sede di legittimità non è sufficiente invocare norme astrattamente pertinenti: il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti o a una richiesta di riesame del merito.
  • Le doglianze fondate su riserve di appalto devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o riassumere il contenuto della riserva, indicarne la collocazione nel giudizio di merito e chiarire il collegamento con la statuizione impugnata.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere confusa con quella di vizio motivazionale; le due doglianze hanno contenuto diverso e devono essere formulate in modo distinto e specifico.
  • Nel giudizio di appalto pubblico, il capitolato e gli atti aggiuntivi vanno letti nel loro complesso: da essi può desumersi una rinuncia implicita dell'appaltatore a pretese collegate alla maggiore durata dei lavori o a riserve non reiterate al momento della nuova pattuizione.
  • La pretesa agli interessi o ad altri emolumenti collegati agli stati di avanzamento richiede la dimostrazione di una violazione puntuale della disciplina contrattuale o del capitolato; se il documento prevede un importo minimo per i SAL, il superamento di tale soglia non integra di per sé un inadempimento.
  • La sospensione dei lavori disposta per la necessità di una perizia di variante non è, di regola, illegittima e non comporta automaticamente un diritto dell'appaltatore all'indennizzo.
  • La tardiva iscrizione della riserva e, più in generale, l'assenza di specifica prova del pregiudizio lamentato possono giustificare il rigetto della domanda dell'appaltatore.
  • In appello la produzione di documenti è limitata dall'art. 345 c.p.c.; il documento tardivo è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla norma e la parte deve dimostrare la causa non imputabile che ne ha impedito la produzione tempestiva.
  • La doglianza che mira a contrastare la valutazione tecnica del CTU è inammissibile se non indica puntualmente gli errori, i rilievi tempestivi e gli elementi di fatto decisivi trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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