Cassazione Civile, Ordinanza n. 08255/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un nuovo comando dei Vigili del Fuoco. L'impresa appaltatrice aveva proposto in giudizio varie pretese risarcitorie e compensative fondate su numerose riserve iscritte in contabilità, lamentando: ritardata consegna del cantiere, sconvolgimento del programma dei lavori dopo un atto di sottomissione e una perizia di variante, maggiori costi per il prolungamento dell'appalto e per l'indisponibilità delle aree, errori o omissioni nella contabilizzazione dei SAL, mancata contabilizzazione di opere eseguite, mancato riconoscimento dell'equo compenso e danni da sospensione illegittima dei lavori. Le amministrazioni resistenti si costituivano e proponevano anche ricorso incidentale, contestando l'inammissibilità di documenti prodotti in appello a sostegno della loro domanda riconvenzionale relativa a lavori eseguiti in danno. In Cassazione l'impresa ha articolato sette motivi principali, tutti centrati su violazioni di legge e vizi motivazionali, nonché sull'asserita errata interpretazione dell'atto di sottomissione e sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici; le amministrazioni hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale ex art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'impresa appaltatrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle amministrazioni. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi principali: in più casi per difetto di autosufficienza, novità della questione, mancata specifica censura della ratio decidendi, oppure perché le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha dato rilievo al fatto che la decisione di merito aveva interpretato l'atto di sottomissione e il collegato atto aggiuntivo nel senso della rinuncia dell'appaltatore a diverse riserve; ha escluso la fondatezza della censura sui SAL perché il capitolato prevedeva un importo minimo e non massimo per gli stati di avanzamento; ha confermato che la sospensione era legittima in quanto funzionale alla perizia di variante e che, comunque, la riserva era tardiva. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto non adeguatamente attaccata la ratio decidendi sulla documentazione prodotta in appello, relativa a un impegno di spesa già formato prima delle preclusioni istruttorie. Le spese tra le parti costituite sono state compensate; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1324 c.c.
richiamato insieme agli artt. 1362 e 1363 c.c. per sostenere l'interpretazione dell'atto di sottomissione e della rinuncia alle riserve; la Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti privati è accertamento di fatto riservato al merito
art. 1362 c.c.
norma ermeneutica richiamata dalla ricorrente; la Cassazione ricorda che per censurare l'interpretazione occorre dedurre specifiche violazioni dei canoni interpretativi e riportare il testo dell'atto rilevante
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica dell'atto di sottomissione e dell'atto aggiuntivo
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione a omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la Corte rileva che le censure erano formulate in modo promiscuo e non specifico
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'amministrazione; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva escluso la sussistenza di un inadempimento colposo imputabile all'amministrazione
art. 1223 c.c.
richiamato per il nesso tra inadempimento e danno, ma non ritenuto decisivo per le censure proposte
art. 1660 c.c.
richiamato in tema di variazioni necessarie del progetto; la Corte non ravvisa specifiche violazioni della decisione impugnata
art. 1661 c.c.
richiamato in tema di variazioni ordinate dal committente; la censura è ritenuta generica e inidonea a colpire la ratio decidendi
art. 25 D.M. n. 145/2000
richiamato in relazione alle sospensioni illegittime e al diritto a indennizzo; la Corte respinge la censura perché la sospensione era stata ritenuta legittima per la necessità di una perizia di variante
artt. 133 e 134 d.P.R. n. 554/1999
richiamati dalla ricorrente su sospensioni e disciplina dell'appalto; la Corte rileva la mancanza di specifico collegamento con la ratio della decisione impugnata
art. 2968 c.c.
richiamato con riferimento alla presunta decadenza nell'iscrizione delle riserve; la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava sulla decadenza ma sulla rinuncia alle pretese
art. 2969 c.c.
richiamato insieme all'art. 2968 c.c. sulla decadenza; non decisivo rispetto alla ratio decidendi
artt. 16, 54 e 64 R.D. n. 350/1895
richiamati sulla disciplina delle riserve negli appalti pubblici; la Corte ne constata l'inidoneità a scalfire la decisione di merito, in quanto le censure non erano specifiche
art. 26 D.M. n. 145/2000
richiamato in tema di riserve e appalto pubblico; non incide sulla ratio di inammissibilità
artt. 114 e 169 d.P.R. n. 554/1999
richiamati per la contabilizzazione dei lavori e gli stati di avanzamento; la Corte conferma che il capitolato prevedeva un importo minimo per i SAL
art. 29 D.M. n. 145/2000
richiamato in tema di contabilizzazione e interessi; la doglianza è stata ritenuta generica o nuova
artt. 33, 35 e 36 d.P.R. n. 1062/1963
richiamati nella doglianza sui SAL; non affrontati nel merito per difetto di specificità
art. 18 capitolato speciale di appalto
la Corte lo interpreta nel senso che indicava un importo minimo e non massimo per la formazione dello stato di avanzamento lavori
art. 31-bis L. n. 109/1994
richiamato per la domanda relativa alla riserva sulla mancata contabilizzazione di opere; la censura è stata ritenuta inammissibile o non autosufficiente
artt. 196 e 198 d.P.R. n. 554/1999
richiamati in tema di contabilizzazione e prova dei lavori eseguiti; non decisivi nel giudizio di legittimità
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova sui maggiori costi e sulle opere non contabilizzate; la Corte richiama la mancanza di prova in merito alla riserva n. 15
art. 10 D.M. n. 145/2000
richiamato in tema di equo compenso per variazioni progettuali; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza
artt. 24 e 25 D.M. n. 145/2000
richiamati per la sospensione dei lavori e il diritto a indennizzo; la Corte conferma la legittimità della sospensione per perizia di variante
art. 133 d.P.R. n. 554/1999
richiamato in tema di sospensione dei lavori e riserve; non supera il vaglio di specificità
art. 345 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per la produzione documentale in appello; la Corte conferma l'inammissibilità dei documenti per mancata prova della causa non imputabile e perché non era rilevante il criterio dell'indispensabilità
art. 1453 c.c.
richiamato indirettamente nel ragionamento della corte di merito, che ha escluso l'inadempimento dell'amministrazione
art. 1454 c.c.
richiamato nel medesimo contesto, a conferma dell'insussistenza dell'inadempimento dedotto
art. 345 della legge n. 2248/1865, all. f)
richiamato per affermare la legittimità del recesso dell'amministrazione dal contratto
art. 116 d.P.R. n. 554/1998
richiamato per gli interessi sui ritardi nella corresponsione dei SAL; la Corte lo applica nel quadro della disciplina dei pagamenti in acconto
art. 46, comma 18, L. n. 69/2009
richiamato per la disciplina dell'art. 345 c.p.c. applicabile ai documenti prodotti in appello
art. 27 D.M. n. 145/2000
non esplicitamente riportato nel testo fornito
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali e delle clausole di rinuncia in un appalto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, motivazione illogica o assenza di autosufficienza del ricorso.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare norme astrattamente pertinenti: il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti o a una richiesta di riesame del merito.
- Le doglianze fondate su riserve di appalto devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o riassumere il contenuto della riserva, indicarne la collocazione nel giudizio di merito e chiarire il collegamento con la statuizione impugnata.
- La censura di omessa pronuncia non può essere confusa con quella di vizio motivazionale; le due doglianze hanno contenuto diverso e devono essere formulate in modo distinto e specifico.
- Nel giudizio di appalto pubblico, il capitolato e gli atti aggiuntivi vanno letti nel loro complesso: da essi può desumersi una rinuncia implicita dell'appaltatore a pretese collegate alla maggiore durata dei lavori o a riserve non reiterate al momento della nuova pattuizione.
- La pretesa agli interessi o ad altri emolumenti collegati agli stati di avanzamento richiede la dimostrazione di una violazione puntuale della disciplina contrattuale o del capitolato; se il documento prevede un importo minimo per i SAL, il superamento di tale soglia non integra di per sé un inadempimento.
- La sospensione dei lavori disposta per la necessità di una perizia di variante non è, di regola, illegittima e non comporta automaticamente un diritto dell'appaltatore all'indennizzo.
- La tardiva iscrizione della riserva e, più in generale, l'assenza di specifica prova del pregiudizio lamentato possono giustificare il rigetto della domanda dell'appaltatore.
- In appello la produzione di documenti è limitata dall'art. 345 c.p.c.; il documento tardivo è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla norma e la parte deve dimostrare la causa non imputabile che ne ha impedito la produzione tempestiva.
- La doglianza che mira a contrastare la valutazione tecnica del CTU è inammissibile se non indica puntualmente gli errori, i rilievi tempestivi e gli elementi di fatto decisivi trascurati dal giudice di merito.
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