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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-633/22

Order of the General Court (Fourth Chamber) of 29 August 2023. — LD v European Union Intellectual Property Office. — Civil service – Officials – Article 42c of the Staff Regulations – Leave in the interests of the service – Withdrawal of rights and privileges – Categorisation as a complaint – Article 90 of the Staff Regulations – Lodging of a second complaint – Time limit for bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-633/22

Giurisprudenza europea62022TO0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di una funzionaria di EUIPO relativo alla perdita di carte di accreditamento e ai correlati privilegi durante un leave in the interests of the service. Ha ritenuto che la lettera dell’8 agosto 2021 fosse un reclamo contro la posizione già definitivamente fissata da EUIPO il 26 luglio 2021, sicché l’azione proposta solo nell’ottobre 2022 era tardiva. Ha inoltre escluso la possibilità di ordinare a EUIPO di adottare misure verso le autorità spagnole e ha rigettato le domande di risarcimento, perché dipendenti dalle censure di annullamento.

Impugnazione di un’asserita decisione di EUIPO su leave in the interests of the service e privilegi/accreditamenti: il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per tardività e per difetto di giurisdizione sulle ingiunzioni all’amministrazione.

La questione giuridica

Se la lettera di EUIPO del 26 luglio 2021 e il successivo rigetto del 1 dicembre 2021 fossero impugnabili come decisione lesiva o come rigetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto; se la lettera dell’8 agosto 2021 costituisse un primo reclamo oppure un secondo atto meramente reiterativo; se il ricorso del 10 ottobre 2022 fosse tempestivo; e se il Tribunale potesse ordinare a EUIPO di adottare determinate misure verso le autorità spagnole e risarcire i danni richiesti.

Principio di diritto

Nel contenzioso della funzione pubblica, il giudice dell’Unione deve qualificare autonomamente gli atti scambiati tra funzionario e amministrazione: un atto che fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione e contiene effetti giuridici vincolanti costituisce una decisione impugnabile; una successiva lettera che contesti quella posizione e ne chieda la revisione, senza introdurre fatti nuovi, è un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e non riapre i termini di ricorso. Il Tribunale non può inoltre impartire ordini all’amministrazione; di conseguenza, un ricorso proposto oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione di rigetto del reclamo è irricevibile, e con esso anche le domande risarcitorie strettamente connesse all’impugnazione.

Norme richiamate

  • articolo 270 TFUE
  • articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 42c dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea
  • Headquarters Agreement del 20 settembre 2011 tra Regno di Spagna e Unione europea (EUIPO)

Leave in the interests of the service, carte di accreditamento e tardività del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria di EUIPO contro la gestione, da parte dell’agenzia, delle conseguenze amministrative del suo collocamento in leave in the interests of the service ai sensi dell’articolo 42c dello Statuto. Il Tribunale affronta soprattutto la qualificazione giuridica degli scambi tra la ricorrente e l’amministrazione e la decorrenza dei termini di impugnazione.

Fatti essenziali e svolgimento del procedimento

La ricorrente, in servizio presso EUIPO dal 1997 e divenuta funzionario nel 2001, aveva chiesto nel giugno 2020 di essere posta in leave in the interests of the service. EUIPO aveva accolto la richiesta e indicato il 31 dicembre 2020 come ultimo giorno di lavoro. In seguito, l’agenzia aveva chiesto la restituzione di carte di accreditamento, documenti del veicolo e targhe; aveva poi trasmesso note verbali alle autorità spagnole sulla posizione della ricorrente.

Nel giugno 2021 la ricorrente aveva chiesto a EUIPO una decisione formale ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto sulle carte di accreditamento. Il 14 luglio 2021 la direzione risorse umane aveva espresso la posizione secondo cui il collocamento in leave comportava la fine del rapporto di impiego con EUIPO; il 26 luglio 2021 EUIPO aveva risposto che non era competente a decidere sulla questione delle carte, suggerendo di rivolgersi alle autorità spagnole. Con lettera dell’8 agosto 2021 la ricorrente aveva presentato un atto definito come reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2; tale atto era stato integrato da una lettera del 12 novembre 2021. EUIPO aveva respinto il reclamo il 1 dicembre 2021. Un ulteriore reclamo del 2 marzo 2022 era stato respinto il 28 giugno 2022.

Domande formulate dalla ricorrente

La ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione EUIPO del 1 dicembre 2021 e di eventuali decisioni implicite;
  • l’adozione, da parte del Tribunale, di ordini diretti a EUIPO affinché correggesse le misure adottate e informasse le autorità spagnole che la ricorrente restava funzionario con i relativi privilegi;
  • il risarcimento del danno materiale e non materiale.

Questioni giuridiche affrontate

Il Tribunale ha esaminato tre profili principali:

  • se le domande che miravano a ottenere ordini nei confronti di EUIPO fossero ricevibili;
  • se il ricorso di annullamento fosse tardivo perché proposto contro una decisione di rigetto di reclamo e non contro la decisione originaria;
  • se le domande risarcitorie potessero sopravvivere all’irricevibilità delle censure di annullamento.

Ingiunzioni al’amministrazione: difetto di giurisdizione

Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ha ricordato che, nell’esercizio del controllo di legalità ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto e dell’articolo 270 TFUE, non ha il potere di impartire direttive o ingiunzioni alle istituzioni e agenzie dell’Unione. Per tale ragione, le conclusioni con cui la ricorrente chiedeva al giudice di ordinare a EUIPO di adottare misure verso le autorità spagnole sono state dichiarate inammissibili per manifesta carenza di giurisdizione.

Qualificazione degli atti e disciplina del reclamo

Il Tribunale ha poi ricostruito la sequenza procedurale alla luce degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Ha ribadito che:

  • un atto lesivo deve produrre effetti giuridici vincolanti e fissare in via definitiva la posizione dell’amministrazione;
  • la qualificazione degli atti spetta al giudice, non alle parti;
  • un funzionario può presentare un solo reclamo contro l’atto lesivo;
  • atti successivi meramente reiterativi non riaprono la fase precontenziosa né prorogano i termini di ricorso.

Applicando tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che la lettera del 26 luglio 2021 costituisse la decisione definitiva di EUIPO sulla posizione della ricorrente e sulle conseguenze del leave in the interests of the service. La lettera dell’8 agosto 2021, sebbene presentata formalmente come richiesta ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, è stata qualificata come reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, perché contestava in modo inequivoco la posizione già assunta da EUIPO, in particolare l’interpretazione dell’articolo 42c dello Statuto e le comunicazioni alle autorità spagnole. Il supplemento del 12 novembre 2021 non ha mutato tale qualificazione.

Conseguenze sulla tempestività del ricorso

Poiché la decisione del 1 dicembre 2021 era soltanto il rigetto espresso del reclamo dell’8 agosto 2021, il termine di tre mesi per proporre ricorso non decorreva da tale rigetto, ma dalla decisione originaria del 26 luglio 2021. Il successivo reclamo del 2 marzo 2022 non poteva riaprire né prorogare i termini. Il ricorso introdotto il 10 ottobre 2022 è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività.

Domande risarcitorie

Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui, nel contenzioso della funzione pubblica, le domande risarcitorie strettamente connesse alle conclusioni di annullamento devono essere respinte quando queste ultime sono dichiarate irricevibili o infondate. Poiché il pregiudizio lamentato dalla ricorrente derivava direttamente dalla stessa decisione contestata, anche le domande di risarcimento del danno materiale e non materiale sono state respinte.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi:

  • dichiarato in parte il difetto di giurisdizione sulle conclusioni dirette a ottenere ordini nei confronti di EUIPO;
  • dichiarato irricevibile il resto del ricorso per tardività;
  • condannato la ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unioneimpugnazioni e termini processualiprivilegi e immunità dell’unione europeacompetenza del giudice unionaleresponsabilità risarcitoria

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