Corte di giustizia, Sentenza C-689/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2023. — X contro Udlændinge- og Integrationsministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro all’età di 22 anni per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in assenza di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di tale età – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Esame della proporzionalità delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione – Termine di decadenza. — Causa C-689/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina danese che fa perdere automaticamente la cittadinanza a 22 anni ai nati all’estero senza un collegamento effettivo con la Danimarca. Ha ritenuto la disciplina, in linea di principio, compatibile con l’articolo 20 TFUE, ma solo se l’interessato dispone di un meccanismo effettivo per ottenere un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze della perdita e, se del caso, il mantenimento o il riacquisto ex tunc della cittadinanza. La Corte ha inoltre precisato che il termine per attivare tale controllo deve essere ragionevole, decorrere solo dopo adeguata informazione e, in mancanza, l’esame deve poter avvenire anche incidentalmente.
Cittadinanza dell’Unione: è compatibile con l’articolo 20 TFUE la perdita ipso iure della cittadinanza danese a 22 anni per mancanza di collegamento effettivo, purché sia garantito un esame individuale, entro un termine ragionevole, della proporzionalità delle conseguenze e la possibilità di mantenimento o riacquisto ex tunc
La questione giuridica
Se l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, osti a una normativa nazionale che prevede la perdita automatica della cittadinanza dello Stato membro al compimento dei 22 anni per i nati all’estero che non abbiano mai risieduto né soggiornato in condizioni indicanti un collegamento effettivo con tale Stato, con conseguente perdita dello status di cittadino dell’Unione per chi non possiede un’altra cittadinanza di uno Stato membro, tenuto conto della possibilità di chiedere il mantenimento della cittadinanza solo entro un termine limitato e delle modalità di eventuale riacquisto per naturalizzazione.
Principio di diritto
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, non osta a una normativa nazionale che faccia perdere ipso iure la cittadinanza ai 22 anni ai cittadini nati all’estero privi di un collegamento effettivo con lo Stato membro, anche se ciò comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, a condizione che l’interessato possa chiedere, entro un termine ragionevole che decorra solo dopo adeguata ინფორმazione, il mantenimento o il riacquisto ex tunc della cittadinanza e che le autorità competenti possano in tale sede valutare individualmente la proporzionalità delle conseguenze della perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione; in mancanza, tale controllo deve poter avvenire incidentalmente al rilascio di documenti attestanti la cittadinanza.
Norme richiamate
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro
- Decisione dei capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo di Edimburgo dell’11 e 12 dicembre 1992
- Legge danese sulla cittadinanza, articolo 8, paragrafo 1
- Circolare sulla naturalizzazione n. 10873 del 13 ottobre 2015
Cittadinanza dell’Unione e perdita automatica della cittadinanza danese a 22 anni
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Østre Landsret, riguarda la compatibilità con l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, della normativa danese che comporta la perdita ipso iure della cittadinanza al compimento dei 22 anni per i cittadini nati all’estero privi di un collegamento effettivo con la Danimarca. La questione è rilevante perché, per chi non possiede anche la cittadinanza di un altro Stato membro, tale perdita determina la perdita dello status di cittadino dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
X è nata negli Stati Uniti da madre danese e padre americano ed è cittadina danese e statunitense dalla nascita. Ha presentato domanda di mantenimento della cittadinanza danese solo dopo il compimento dei 22 anni. Il Ministero danese ha dichiarato la perdita della cittadinanza danese al compimento di tale età, ritenendo che X non avesse mai risieduto in Danimarca né vi avesse soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione con lo Stato membro, e che la domanda fosse tardiva rispetto al termine previsto dalla legge.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 20 TFUE, che istituisce la cittadinanza dell’Unione per chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, e l’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita privata e familiare. Sono richiamate anche la dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro e la decisione di Edimburgo del 1992, invocate dal governo danese per ribadire che la definizione della cittadinanza resta di competenza nazionale. Sul piano interno, assumono rilievo l’articolo 8, paragrafo 1, della legge danese sulla cittadinanza e la circolare sulla naturalizzazione n. 10873 del 2015.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la determinazione dei modi di acquisto e perdita della cittadinanza rientra nella competenza degli Stati membri, ma che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione quando la situazione ricade nel suo ambito di applicazione. La perdita della cittadinanza di uno Stato membro, se comporta la perdita della cittadinanza dell’Unione, incide su uno status fondamentale e deve quindi rispettare il principio di proporzionalità.
La Corte riconosce che è legittimo per uno Stato membro tutelare il rapporto di solidarietà e lealtà con i cittadini e considerare la cittadinanza come espressione di un collegamento effettivo con lo Stato stesso. In questo quadro, non è contrario al diritto dell’Unione prevedere che la valutazione del collegamento effettivo si basi su criteri quali il luogo di nascita, di residenza e le condizioni di soggiorno, né che tale valutazione si limiti al periodo fino al compimento dei 22 anni.
Tuttavia, la perdita automatica della cittadinanza non è compatibile con il diritto dell’Unione se le norme nazionali non consentono, in alcun momento, un esame individuale delle conseguenze concrete della perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione. Per questo la Corte richiede che le autorità e i giudici nazionali possano valutare la situazione personale e familiare dell’interessato e, se del caso, consentire il mantenimento o il riacquisto ex tunc della cittadinanza.
Termine di decadenza e principio di effettività
La Corte precisa che il diritto dell’Unione non impone un termine preciso per chiedere tale esame, ma gli Stati membri possono fissare termini ragionevoli a pena di decadenza in nome della certezza del diritto, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dall’ordinamento dell’Unione. Nel caso danese, il termine di un anno tra il 21° e il 22° compleanno non è di per sé incompatibile, ma deve essere accompagnato da una debita informazione dell’interessato sulla perdita imminente della cittadinanza e sul diritto di chiedere il mantenimento o il riacquisto.
In assenza di tale informazione, la persona deve comunque poter ottenere un esame incidentale della proporzionalità della perdita, ad esempio in occasione della richiesta di un documento di viaggio o di altro documento attestante la cittadinanza. La Corte sottolinea inoltre che il termine ragionevole deve estendersi oltre il 22° compleanno, così da consentire la presentazione di elementi pertinenti maturati fino a quella data.
Inidoneità del solo riacquisto per naturalizzazione
La Corte esclude che la mera possibilità di riacquistare la cittadinanza tramite naturalizzazione, anche se agevolata per gli ex cittadini danesi, possa compensare l’assenza di un vero meccanismo di controllo della proporzionalità delle conseguenze della perdita e di eventuale riacquisto ex tunc. La tutela richiesta dal diritto dell’Unione deve infatti evitare che la persona resti, anche solo temporaneamente, priva dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione senza possibilità di ripristino retroattivo.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, non osta alla normativa danese in questione, a condizione che sia garantita la possibilità di presentare entro un termine ragionevole una domanda di mantenimento o riacquisto della cittadinanza, con esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita e, se del caso, riacquisto ex tunc. In mancanza di tale via, l’esame deve poter avvenire incidentalmente in occasione della richiesta di documenti che attestino la cittadinanza.
Principi affermati
La sentenza conferma tre punti centrali:
- la cittadinanza nazionale resta di competenza degli Stati membri, ma entro i limiti del diritto dell’Unione;
- la perdita automatica della cittadinanza può essere ammissibile se collegata a un legame effettivo mancante con lo Stato membro;
- è indispensabile un controllo effettivo e individuale della proporzionalità delle conseguenze, con termini procedurali che non vanifichino la tutela del cittadino dell’Unione.
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